Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

della legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Norme in materia di personale

amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle

magistrature speciali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio

1998 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,

sezione staccata di Parma, sul ricorso proposto da Caterina Galdiero

ed altri contro il Ministero delle finanze ed altra, iscritta al n.

313 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione di Caterina Galdiero ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Guglielmo Saporito per Caterina Galdiero ed altri

e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da alcuni ufficiali

giudiziari e assistenti degli uffici unici notifiche per ottenere

l'accertamento del diritto all'adeguamento periodico del compenso

mensile loro attribuito dall'art. 1, comma 1, della legge 15 gennaio

1991 n. 14, il Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con ordinanza emessa il

27 gennaio 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1996 n. 525 (Norme in

materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e

giustizia e delle magistrature speciali), nella parte in cui,

disponendo che alle indennità attribuite al personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie dalla legge 22 giugno 1988, n.

221, ed al personale amministrativo delle magistrature speciali dalla

legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica il meccanismo di

adeguamento periodico stabilito per il personale di magistratura

dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non prevede che lo

stesso meccanismo di adeguamento periodico si applichi al compenso

mensile percepito dagli ufficiali e dagli aiutanti ufficiali

giudiziari;

che la legge n. 14 del 1991 ha attribuito al personale degli

uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, a decorrere dal 1

gennaio 1990, un compenso mensile non pensionabile nelle misure

fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente

rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali

di categoria maggiormente rappresentative nel settore; tale compenso,

secondo il giudice rimettente, sarebbe sostanzialmente identico

all'indennità giudiziaria, originariamente attribuita ai soli

magistrati (art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27), poi estesa

al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge n. 221

del 1988) ed al personale amministrativo delle magistrature speciali

(legge n. 51 del 1989);

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata

determinerebbe, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una

ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di personale

in precedenza equiparate; in particolare per i coadiutori addetti ai

medesimi uffici notificazioni, esecuzioni e protesti opererebbe

l'adeguamento automatico della indennità loro spettante, essendo

stati essi compresi tra i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria

(legge 16 ottobre 1991, n. 321), mentre gli ufficiali giudiziari e

gli aiutanti ufficiali giudiziari non usufruirebbero di un eguale

adeguamento della indennità loro attribuita, perché l'art. 1 della

legge n. 525 del 1996 non richiama anche l'art. 1 della legge n. 14

del 1991;

che, inoltre, la mancata estensione del medesimo meccanismo di

adeguamento automatico di tale indennità determinerebbe la

violazione del diritto ad una retribuzione sufficiente (art. 36

Cost.) e contrasterebbe con l'esigenza di assicurare il buon

andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.);

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti i

ricorrenti nel giudizio principale, per sostenere le ragioni a

sostegno dell'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, giacché viene

proposto un raffronto tra categorie di dipendenti non omogenee,

ciascuna delle quali ha un differente meccanismo di determinazione

del proprio trattamento retributivo;

che in prossimità dell'udienza sia la difesa della parte privata

sia l'Avvocatura hanno depositato memorie per ribadire ed illustrare

ulteriormente gli argomenti posti a sostegno delle loro conclusioni.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe la

mancata applicazione al compenso che la legge 15 gennaio 1991, n. 14

ha attribuito, dal 1 gennaio 1990, agli ufficiali giudiziari e agli

aiutanti ufficiali giudiziari, del meccanismo di adeguamento

periodico previsto per l'indennità corrisposta ai magistrati

dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ed esteso in via

temporanea, fino al 31 dicembre 1993, all'indennità attribuita al

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed al personale

amministrativo delle magistrature speciali dall'art. 1, comma 1,

della legge 10 ottobre 1996, n. 525;

che il compenso mensile attribuito agli ufficiali giudiziari e

agli aiutanti ufficiali giudiziari è stato introdotto e determinato

con modalità diverse rispetto all'indennità speciale attribuita al

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, essendo tale

compenso, sia nel momento della iniziale determinazione sia nelle

vicende successive, compiutamente compreso nell'ambito della

contrattazione collettiva, mentre l'indennità per il personale delle

cancellerie e segreterie è stata determinata direttamente dalla

legge (art. 1 della legge n. 221 del 1988, che rinvia alla tabella

allegata) o percentualmente commisurata all'ammontare di

un'indennità legislativamente fissata (art. 2 della stessa legge);

che la questione riguarda uno solo degli elementi che compongono

il trattamento economico complessivo degli ufficiali giudiziari e

degli aiutanti ufficiali giudiziari, che è oggetto di una

complessiva, specifica ed autonoma disciplina: caratterizzata, per un

verso, dalla garanzia di un trattamento minimo stipendiale

parametrato sui livelli retributivi, considerati corrispondenti,

dell'amministrazione giudiziaria, per l'altro verso dalla percezione

di ulteriori emolumenti determinati in misura percentuale rispetto ai

proventi derivanti dall'attività svolta e dagli atti compiuti, ciò

in correlazione con il particolare stato giuridico degli ufficiali

giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, diverso da quello

della generalità dei dipendenti dell'amministrazione della

giustizia, tra i quali sono stati invece inseriti, modificando il

loro precedente stato giuridico, i coadiutori addetti agli uffici

notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari (legge

16 ottobre 1991, n. 321), i quali ricevono il medesimo trattamento

del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

che la non omogeneità tra le categorie di dipendenti e la

diversità dei meccanismi di determinazione dei rispettivi

trattamenti retributivi che il giudice rimettente pone a raffronto

rendono non priva di giustificazione la differente disciplina anche

quanto all'adeguamento periodico di una delle componenti del sistema

retributivo;

che non può essere invocato l'art. 36 della Costituzione,

perché la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione

devono essere valutate non in relazione ai singoli elementi che

compongono il trattamento economico, ma considerando la retribuzione

nel suo complesso (sentenza n. 15 del 1995 e n. 164 del 1994); né

d'altra parte la disposizione costituzionale garantisce la

indicizzazione degli elementi retributivi (sentenza n. 15 del 1995);

che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione

(art. 97 Cost.) non può essere richiamato per conseguire

miglioramenti del trattamento economico (sentenza n. 273 del 1997;

ordinanza n. 205 del 1998);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1996, n.

525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di

grazia e giustizia e delle magistrature speciali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di

Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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