Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22

giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1 della legge 15

febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al

personale amministrativo delle magistrature speciali); giudizi

promossi con dieci ordinanze emesse il 18 dicembre 1997 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce,

rispettivamente iscritte ai nn. 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,

261, 262 e 263 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Marzulli Lucia, Tursi Eugenio,

Latorrata Cosima, Pignatelli Anna Maria, Costanzo Liliana, Laruccia

Elia, Carallo Paolo, Gallone Cataldo, Lezza Pietro e del comune di

Taranto, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Rocco Maggi per Marzulli Lucia, Tursi Eugenio,

Latorrata Cosima, Pignatelli Anna Maria, Costanzo Liliana, Laruccia

Elia, Carallo Paolo, Gallone Cataldo, Lezza Pietro e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che a seguito dei ricorsi proposti da alcuni dipendenti

del comune di Taranto, i quali chiedevano il pagamento delle

indennità di amministrazione (già indennità giudiziaria) per il

lavoro svolto negli uffici di conciliazione del comune, il Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce,

con dieci ordinanze di identico contenuto, tutte del 18 dicembre

1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1

della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità

giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali),

nella parte in cui non dispongono l'attribuzione di tale indennità

anche al personale dei comuni addetti agli uffici di conciliazione;

che, allo stato attuale della legislazione, l'indennità -

secondo il giudice a quo - è attribuita al personale in servizio

presso le cancellerie e le segreterie giudiziarie nonché al

personale comandato o distaccato fuori ruolo presso quegli uffici,

anche se appartenente a comparti diversi da quelli ministeriali (alla

sola condizione di avere un formale provvedimento di comando per

quelle funzioni, del quale, tuttavia, il personale degli uffici

comunali sarebbe sprovvisto);

che sotto il profilo funzionale e istituzionale gli uffici di

conciliazione andrebbero considerati come organi statali; ma sotto

l'aspetto organizzativo e per gli oneri economici essi farebbero

carico ai comuni (il rapporto di lavoro subordinato, ove sussistente,

dovrebbe considerarsi instaurato con il comune);

che si creerebbe, in tal modo, una palese disparità di

trattamento fra le categorie di personale pubblico che espleta le

stesse funzioni e nelle medesime condizioni: il personale del

comparto degli enti locali, comandato a prestare servizio presso gli

uffici di pretura, di tribunale o di corte di appello, godrebbe

infatti della speciale indennità, mentre il contrario accadrebbe per

il personale destinato agli uffici di conciliazione;

che ne conseguirebbe la non manifesta infondatezza della

questione di costituzionalità delle leggi n. 221 del 1988 e n. 51

del 1989, nella parte in cui riservano l'indennità solo al personale

appartenente agli uffici giudiziari sopra indicati, nulla disponendo

in ordine a quello addetto alle conciliazioni;

che i ricorrenti si sono costituiti con memoria scritta, e -

riprendendo letteralmente la formulazione dell'ordinanza di

rimessione - hanno chiesto alla Corte di dichiarare "non

manifestamente infondata" la questione di costituzionalità sollevata

dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia;

che le parti private premettono di aver svolto la propria

attività presso la conciliazione di Taranto (con l'eccezione di uno

di loro, comandato a prestare servizio negli uffici della locale

Pretura penale) e rilevano che il personale, militare e non, in

servizio presso i tribunali militari e i tribunali amministrativi

regionali si sarebbe visto riconoscere il diritto all'indennità

giudiziaria, mentre i dipendenti della conciliazione di Taranto non

avrebbero ancora ottenuto lo stesso riconoscimento, pur avendo un

rapporto di lavoro subordinato con il comune e appartenendo, a tutti

gli effetti, all'ordine giudiziario, e ciò sia "per il servizio

prestato che per le mansioni e l'impegno di lavoro assunto";

che vi sarebbe, insomma, una palese disparità di trattamento tra

i dipendenti statali e quelli degli enti locali;

che si è costituito tardivamente anche il comune di Taranto,

concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la infondatezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo

analogamente per l'inammissibilità e, in subordine, per

l'infondatezza;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, l'Avvocatura ha

depositato una memoria con cui ribadisce la richiesta di

inammissibilità per carenza di motivazione in ordine alla

comparazione con altre categorie di dipendenti;

che, per l'interventore, la giurisprudenza costituzionale, attesa

la discrezionalità legislativa che caratterizza la materia, fa

obbligo al rimettente di motivare, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, circa la pretesa irrazionalità della disciplina

legislativa;

che, in particolare, sarebbe del tutto assente l'accertamento

della situazione di parallelismo, considerata dalla Corte come

fondamento dell'estensione dell'indennità anche al personale

amministrativo;

che, inoltre, mancherebbe la ricognizione dello status economico

dei ricorrenti, da cui risulti l'esclusione di un trattamento

similare a quello richiesto;

che presso gli uffici di conciliazione, secondo l'Avvocatura, non

presterebbe servizio una magistratura appartenente all'ordine

giudiziario o "alle categorie equiparate", ma un personale che, posto

al di fuori di esso, non potrebbe godere dell'indennità, che si

vorrebbe estendere per ragioni di mero parallelismo dei trattamenti;

che i ricorrenti - conclude la difesa del Governo - godono dei

benefici economici propri del comparto di contrattazione del

personale degli enti locali e degli accessori stabiliti dal CCNL del

6 aprile 1995.

Considerato che, con dieci ordinanze di rimessione, il Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia - sezione distaccata di Lecce

- ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1

della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità

giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali),

nella parte in cui non dispongono l'attribuzione di tale indennità

anche al personale dei comuni addetti agli uffici di conciliazione,

perché - in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione - si

produrrebbe una disparità di trattamento fra categorie di personale

pubblico che svolgono le stesse funzioni nelle medesime condizioni

(il personale del comparto degli enti locali, comandato a prestare

servizio presso gli uffici di pretura, di tribunale o di corte di

appello, godrebbe della speciale indennità, mentre ne sarebbe

escluso il medesimo personale destinato agli uffici di

conciliazione);

che la questione, identica in tutte le ordinanze, impone la

riunione dei giudizi e la trattazione congiunta;

che l'intervento del comune di Taranto è irricevibile, perché

proposto tardivamente;

che il personale in servizio presso gli uffici di conciliazione

si distingue nelle figure dei cancellieri e dei messi di

conciliazione;

che - secondo la consolidata giurisprudenza sia ordinaria sia

amministrativa - tale personale intrattiene con gli uffici comunali

una pluralità di rapporti di lavoro, non tutti riconducibili a

quello subordinato e, nell'ambito di questo, non sempre

esclusivamente riservato agli uffici di conciliazione;

che la mancata motivazione in ordine alle categorie di lavoratori

ricorrenti e al tipo di rapporto intrattenuto con il comune, nonché

specificamente alla parte della prestazione svolta negli uffici di

conciliazione, rende non verificabile la rilevanza della questione

nei giudizi a quibus;

che tale nebulosità è comprovata dalla presenza d'un ricorrente

che risulta in servizio presso gli uffici di pretura;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22

giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1 della legge 15

febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al

personale amministrativo delle magistrature speciali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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