Corte costituzionale

Ordinanza n. 366/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del

decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle

sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia

penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a

norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),

promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1999 dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da

Scoglietti Domenico contro il Ministero della giustizia, iscritta al

n. 604 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia-Romagna, investito del ricorso presentato da un agente di

custodia per l'annullamento del provvedimento di destituzione dal

servizio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449

(Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del

Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi

procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre

1990, n. 395), nella parte in cui fissa il termine di novanta giorni

per la conclusione del procedimento disciplinare;

che il Collegio rimettente osserva, in via preliminare, che

tale termine è perentorio, come quello stabilito dall'art. 9,

secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, cui la norma

denunciata si ispira;

che entrambe le disposizioni citate pongono un termine entro

cui può essere esercitato il potere disciplinare a seguito di

condanna penale;

che il Tribunale amministrativo condivide le censure di

illegittimità costituzionale avanzate dall'Adunanza plenaria del

Consiglio di Stato nella decisione n. 16 del 1997, in relazione

all'art. 9, secondo comma, della citata legge n. 19, e solleva, a sua

volta, questione di legittimità costituzionale dell'analoga norma

posta dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 449 del 1992;

che è intervenuto nel senso della infondatezza il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

dello Stato.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale verte

sull'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 449 del 1992, per

violazione dei principi posti dall'art. 3 e dall'art. 97 della

Costituzione;

che il Collegio rimettente richiama gli argomenti mossi dal

Consiglio di Stato nel sollevare questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 19 del

1990;

che detta questione è stata dichiarata non fondata, nei

sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 197 del 1999;

che il contenuto della norma denunciata è assimilabile a

quello dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 19, ora menzionata;

che non sono mosse ulteriori censure, né prospettati nuovi

argomenti rispetto a quelli già esaminati nella citata sentenza

n. 197 del 1999;

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto

legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni

disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e

per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma

dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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