Corte costituzionale

Ordinanza n. 366/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1993 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19legge 429/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto

comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui reditti e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze

tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto

1982, n. 516, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 giugno e il 18

luglio 1991 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Sanremo sui

ricorsi proposti da Praino Maria e Russo Liliana contro l'ufficio

Imposte Dirette di Sanremo, iscritte ai nn. 134 e 135 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione tributaria di 1° grado di Sanremo, sul

ricorso proposto da Russo Liliana contro l'ufficio Imposte Dirette di

Sanremo, con ordinanza del 18 luglio 1991 (R.O. n. 134 del 1993),

pervenuta alla Corte costituzionale il 15 marzo 1993, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma,

del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

che, a parere della remittente, sarebbe violato l'art. 3 della

Costituzione, in quanto risultano equiparate le posizioni di chi non

aveva presentato la denunzia dei redditi pur essendovi tenuto e

quella di chi non la aveva presentata in quanto non vi era tenuto;

che la medesima questione è stata sollevata dalla stessa

Commissione Tributaria con ordinanza del 20 giugno 1991, pervenuta

alla Corte il 15 marzo 1993 (R.O. n. 135 del 1993), nel giudizio

proposto da Praino Maria contro l'Ufficio II.DD. di Sanremo;

che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, che ha concluso per la inammissibilità, essendo le

ordinanze di rimessione prive di indicazioni delle controversie a

quibus nonché di motivazione sulla rilevanza o, nel merito, per la

infondatezza;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti perché prospettano la

medesima questione;

che manca del tutto la motivazione sulla rilevanza della

questione sollevata, non risultando nemmeno la necessaria esposizione

del fatto;

che pertanto le questioni sono manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma,

del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze tributarie),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla

Commissione Tributaria di 1° grado di Sanremo con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente: GRECO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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