Corte costituzionale

Ordinanza n. 366/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, della legge

2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e

riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con

ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Moris Carlo e l'E.N.A.S.A.R.C.O.,

iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988, il Pretore

di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 2

febbraio 1973, n. 12, secondo cui le pensioni di vecchiaia erogate

dall'E.N.A.S.A.R.C.O., di importo superiore a cinque milioni di lire

annue, sono decurtate di una aliquota progressivamente crescente dal

10 al 20% sulle somme eccedenti il suddetto importo annuo minimo;

che la norma impugnata darebbe luogo a disparità di

trattamento, per essere rimasto fisso nel tempo il citato limite di

cinque milioni, malgrado il tasso di svalutazione intervenuto nel

frattempo e l'elevazione dei massimali e delle aliquote di

contribuzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che essa è prospettata limitatamente ad una assunta

disparità di trattamento tra vecchi e nuovi pensionati con

conseguente violazione del principio di eguaglianza;

che sotto tale specifico profilo la denunciata disciplina non

contrasta con l'art. 3 Cost., dato che essa è applicabile,

indipendentemente dal momento della erogazione del trattamento

previdenziale, a tutti i soggetti beneficiari e che pertanto va

dichiarata la manifesta infondatezza della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12

(Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti

di commercio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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