Corte costituzionale

Ordinanza n. 366/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3r.d.l. 2/1940

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a,

r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (Istituzione di una imposta generale

sull'entrata), convertito in l. 19 giugno 1940, n. 762; promosso con

ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dalla Corte d'appello di Napoli,

iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 1981;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente tra la s.p.a.

Industrie carboniche meridionali e l'Amministrazione delle finanze

dello Stato ed avente per oggetto la pretesa di rimborso di una somma

pagata a titolo di imposta generale sull'entrata per canoni riscossi

in un contratto di locazione di un giacimento minerario, la Corte

d'appello di Napoli con ordinanza del 16 aprile 1975 (reg. ord. n. 39

del 1981) sollevava, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, r.d.l. 9 gennaio

1940, n. 2, conv. in l. 19 giugno 1940, n. 762, nella parte in cui

non escludeva dall'i.g.e. i canoni delle locazioni di miniere;

che la Corte precisava come nella specie si trattasse di un

contratto qualificabile bensì come locazione ma da ricondurre, per

giurisprudenza costante della Cassazione, all'art. 1, tariffa all. A,

della "legge di registro" (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, vigente

all'epoca dei fatti) che assoggettava all'imposta di registro

qualunque atto oneroso, "traslativo del diritto" di prendere

materiale da terreni o da miniere, dovendo ivi comprendersi ogni atto

anche ad effetto obbligatorio;

che, ad avviso della Corte, la sottoposizione del medesimo atto

a due imposte indirette, ossia all'imposta di registro, in quanto

considerato per fictio iuris come atto traslativo, ed all'i.g.e., in

quanto considerato nella sua vera natura di locazione, contrastava

col principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.,

tanto più considerando che l'art. 1, lett. a, l. n. 762 del 1940

escludeva espressamente dall'i.g.e. i corrispettivi delle alienazioni

immobiliari;

Considerato che la questione deve ritenersi manifestamente

infondata giacché l'inserimento di un medesimo evento economico in

due distinte fattispecie tributarie non contrasta in alcun modo col

principio di cui all'art. 53 Cost., ben potendo il medesimo fatto

essere rivelatore di capacità contributiva ai fini di una pluralità

di tributi; il che si verifica appunto nella specie, concernendo

l'imposta di registro il trasferimento del godimento delle miniere, e

l'i.g.e. il relativo vantaggio patrimoniale;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, lett. a, r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2

conv. in l. 19 giugno 1940, n. 762, sollevata in riferimento all'art.

53 Cost. dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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