Corte costituzionale

Ordinanza n. 366/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 34d.P.R. 601/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 primo

comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevotazioni

tributarie), promosso con l'ordinanza emessa il 18 febbraio 1984 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Padova, sui ricorsi riuniti

proposti da Tormen Igino ed altro, iscritta al n. 10 del registro

ordinanze 85 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

137 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non

estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF

riconosciuta per le pensioni di guerra.

Considerato che identica questione è stata ritenuta non fondata

dalla sentenza n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze

n. 199 del 1981, n. 184 del 1982 e n. 307 del 1985), non essendosi

ravvisata identità ed omogeneità tra le situazioni poste a confronto;

che nella ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti

nuovi e comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio

orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento all'art. 3

Cost., sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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