Corte costituzionale

Ordinanza n. 364/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5,

lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la

razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1, comma 31,

primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), promossi con ordinanze

emesse il 2 dicembre 1998 e il 18 marzo 1999 dalla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sui ricorsi

presentati da Bassi Paolina e da Battista Giuseppe contro i

Provveditorati agli studi di Agrigento e di Messina, iscritte ai

nn. 376 e 656 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica nn. 27 e 50, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana, con due ordinanze di analogo tenore, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della

legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1° gennaio 1997

la corresponsione della pensione per il personale collocato a riposo

per dimissioni, nonché dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della

legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico

obbligatorio e complementare), nella parte in cui fa salva

l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c);

che il Collegio rimettente osserva che il personale della

scuola è collocato a riposo in coincidenza con la fine dell'anno

scolastico, e cioè con decorrenza dal 1° settembre e non dal 1°

gennaio;

che la disposizione denunciata determinerebbe lo stesso vuoto

retributivo e pensionistico censurato da questa Corte nelle sentenze

nn. 439 del 1994 e 347 del 1997;

che secondo la Corte dei conti la non manifesta infondatezza

della questione deriverebbe dalla "evidente analogia con le

motivazioni contenute nelle citate sentenze";

che è intervenuto, limitatamente alla questione promossa con

l'ordinanza n. 656 del 1999, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo nel senso della inammissibilità e comunque della

infondatezza.

Considerato che con due ordinanze di analogo contenuto è

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5,

lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché

dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,

n. 335;

che i due giudizi, per l'identità dell'oggetto, vanno

riuniti e decisi con unica pronuncia;

che questa Corte, con la sentenza n. 324 del 1999, ha già

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge n. 724 del 1994 e

dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge n. 335 del 1995,

rilevando che dette norme riguardano i dipendenti pubblici, i quali

non hanno ancora maturato un'anzianità contributiva, o di servizio,

pari a 31 anni;

che il dato obiettivo della ridotta anzianità giustifica il

differimento del trattamento pensionistico, temperato, d'altronde,

dal comma 8 dello stesso art. 13, che ammette la revoca delle domande

di pensionamento, ancorché accettate dagli enti di appartenenza;

che la fattispecie disciplinata dalla lettera c), qui in

esame, differisce pertanto da quella oggetto della lettera b) dello

stesso art. 13, sulla quale questa Corte si era a suo tempo

pronunciata, nel senso della parziale illegittimità costituzionale,

con la sentenza n. 347 del 1997;

che non sono mossi nuovi argomenti rispetto a quelli vagliati

nella sentenza di infondatezza n. 324 del 1999, prima citata;

che la questione va quindi dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della

legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica), nonché dell'art. 1, comma 31, primo periodo,

della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico

obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari