Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.l. 429/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del

decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con

quattro ordinanze emesse il 23 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di

Torino, il 9 febbraio 1990, il 15 febbraio 1990 dal Tribunale di

Torino ed il 22 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio

Emilia, iscritte ai nn. 218, 220, 221 e 267 del registro ordinanze

1990 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 20 e

21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con due ordinanze emesse rispettivamente il 9 ed il

15 febbraio 1990 (Reg. ord. nn. 220 e 221/1990) il Tribunale di

Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

che, innanzi tutto, il giudice a quo ritiene che il citato art.

4, n. 7, violi l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto sarebbe

carente di parametri normativi determinati o di criteri di massima

che consentano di individuare la fattispecie di reato, con

particolare riferimento ai concetti di simulazione o dissimulazione e

di alterazione della misura rilevante;

che, in secondo luogo, il Tribunale di Torino afferma il

contrasto con l'art. 3 Cost. del citato art. 4, n. 7, in quanto

produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la

categoria dei contribuenti titolari di "redditi di lavoro autonomo o

d'impresa" e quella dei titolari di "redditi fondiari o di capitali o

altri redditi" di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3 dello stesso

decreto legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982;

che il giudice a quo, peraltro, ritiene di non condividere

l'interpretazione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato

non fondate le predette questioni (sentenza n. 247 del 1989) ed in

base alla quale, ai fini dell'integrazione del reato previsto e

punito dal predetto art. 4, n. 7, da un lato, non è sufficiente il

solo simulare o dissimulare ma sarebbe necessario un qualcosa di

ulteriore, e cioè un'attività preparatoria (fraudolenta) alla

dichiarazione finale, volta all'alterazione del risultato della

dichiarazione stessa; e, d'altro lato, la misura rilevante

dell'alterazione sarebbe un elemento estraneo alla vera e propria

condotta, un elemento di carattere oggettivo e quindi non

determinante ai fini dell'individuazione della fattispecie;

che l'ordinanza di rimessione rileva che anche la Corte di

cassazione (Sez. III, 3 luglio 1989, n. 12495) ha adottato

l'interpretazione, condivisa dal giudice a quo ma difforme da quella,

innanzi citata, resa dalla Corte costituzionale;

che, pertanto, il Tribunale di Torino, non condividendo la

predetta interpretazione accolta dalla Corte costituzionale, ritiene

opportuno sollevare nuovamente la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, n. 7, del decreto legge n. 429 del 1982,

convertito in legge n. 516 del 1982;

che identica questione è stata sollevata, in riferimento al

solo art. 3 Cost., dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza 22 gennaio 1990 (Reg. ord.

nn. 267/1990) nonché dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza

23 gennaio 1990 (Reg. ord. n. 218/1990);

che, nei giudizi sollevati dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia e dalla Corte

d'Appello di Torino è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la non

fondatezza della questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che identica questione è stata già dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 279 del 1990 con la quale è stato

ribadito che l'interpretazione adottata da questa Corte con la citata

sentenza n. 247 del 1989 "condiziona la costituzionalità dell'art.

4, n. 7 del decreto legge n. 429 del 1982, come convertito in legge

n. 516 del 1982"; che la predetta interpretazione è stata del resto

seguita da un più recente orientamento della Corte di cassazione

(Sez. III, 1° febbraio 1990, n. 4664) e che, comunque, quando, come

nel caso di specie, una norma consente interpretazioni diverse, delle

quali solo una rende la norma stessa compatibile con il testo

costituzionale, va seguita quest'ultima;

che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità

costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del

decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di

Torino nonché, in riferimento al solo art. 3 Cost., dal giudice per

l'istruttoria preliminare presso il Tribunale di Reggio Emilia e

dalla Corte d'Appello di Torino con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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