Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia

abitativa), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1988 dalla

Commissione Tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto

dall'Ufficio del Registro di Casarano contro Sanapo Elio ed altra,

iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Sanapo Elio

ed altra ed avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di

liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,

con relativi interessi e pena pecuniaria, in relazione alla vendita

di un'abitazione avvenuta nel 1982, la Commissione Tributaria di

secondo grado di Lecce, con ordinanza del 19 febbraio 1988 (R.O. n.

753 del 1988), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 45 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 22 aprile 1982, n. 168, che esonerava dall'INVIM gli

incrementi di valore conseguenti all'alienazione a titolo oneroso di

abitazioni non di lusso, a condizione che l'alienante acquistasse

entro un anno altro immobile da destinare a propria abitazione;

che la Commissione ha osservato come nel caso di specie il

contribuente non abbia potuto concludere l'acquisto della nuova

abitazione entro il termine legale, trattandosi di alloggio in

cooperativa edilizia per il quale è stato possibile compiere solo

l'atto di prenotazione, ma non anche, a causa dei "tempi tecnici",

l'atto definitivo di acquisto;

che, ad avviso del giudice a quo, la citata norma violerebbe

l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe disparità di

trattamento fra chi ha acquistato l'immobile sul libero mercato e

chi, invece, preferisce rivolgersi all'area cooperativistica;

che, inoltre, a parere dello stesso giudice, sussisterebbe

violazione dell'art. 45 della Costituzione, che riconosce la funzione

sociale della cooperazione promuovendone e favorendone l'incremento e

le finalità;

Considerato che - a prescindere dalle modifiche subite dalla legge

n. 168 del 1982 per effetto dell'art. 4 del decreto-legge n. 747 del

1983, convertito in legge n. 18 del 1984 - le situazioni poste a

confronto dalla Commissione Tributaria remittente sono diverse, non

potendo assimilarsi la posizione dell'acquirente di un alloggio sul

mercato libero a quella del socio di cooperativa edilizia, posto che

la normativa concernente tali organizzazioni associative, essendo

intesa a disciplinare forme di collaborazione nel settore abitativo,

per l'attuazione di fini trascendenti l'ambito degli stretti rapporti

interprivati, ha un indubbio substrato di carattere pubblicistico e

comporta, inoltre, particolari agevolazioni per l'acquisto della

proprietà dell'alloggio;

che la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto fa

ritenere non violato l'art. 3 della Costituzione, mentre le

agevolazioni riconosciute a tali ultimi tipi di acquisti fanno

ritenere osservato il precetto costituzionale di cui all'art. 45

della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure

fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), in riferimento agli

artt. 3 e 45 della Costituzione, sollevata dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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