Corte costituzionale

Ordinanza n. 359/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13

aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica

28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione

tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Salerno nel

procedimento penale a carico di Oliva Matteo ed altra, iscritta al n.

650 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Salerno nel

procedimento penale a carico di Ludovico Domenico ed altro, iscritta

al n. 651 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

minitri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di

Oliva Matteo ed altra, il Pretore di Salerno, con ordinanza in data

1° marzo 1988 (R.O. n. 650 del 1988), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987

(Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre

1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del

formaggio "Mozzarella di bufala"), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo

ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione

merceologica di "Mozzarella", avrebbe limitato la tutela apprestata

ai produttori del formaggio denominato "Mozzarella di bufala"

dall'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che stabilisce il

divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione

tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;

che, pertanto, detta norma creerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori

di formaggi a denominazione "tipica" o "d'origine", a scapito dei

produttori di formaggio "Mozzarella di bufala" ai quali soltanto

sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta dal

citato art. 10 della legge n. 125 del 1954;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto

che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la

norma impugnata non ha forza di legge;

che con altra ordinanza di pari data (R.O. n. 651 del 1988), nel

procedimento penale a carico di Ludovico Domenico ed altro, lo stesso

Pretore di Salerno ha sollevato identica questione;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con un unico

provvedimento, per l'evidente connessione;

che questa Corte ha dichiarato (ordinanza n. 939 del 1988) la

manifesta inammissibilità della questione sollevata;

che non vi sono ragioni per modificare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13

aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica

28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione

tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), in riferimento all'art.

3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Salerno con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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