Corte costituzionale

Ordinanza n. 356/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.l. 429/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,

promossi con tre ordinanze emesse il 6 febbraio 1990 dal Tribunale di

Torino, il 22 gennaio 1990 e il 1° febbraio 1990 dal G.I.P. presso il

Tribunale di Reggio Emilia, iscritte rispettivamente ai nn. 190, 198

e 199 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18/, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di costituzione di Maffei Stefano nonché gli atti

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza del 6 febbraio 1990, il Tribunale di

Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n.

429, come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

che, innanzi tutto, il giudice a quo ritiene che il citato art.

4, primo comma, n. 7, violi l'art. 25, secondo comma, Cost., in

quanto sarebbe carente di parametri normativi determinati o di

criteri di massima che consentano di individuare la fattispecie di

reato, con particolare riferimento ai concetti di simulazione o

dissimulazione e di alterazione della misura rilevante;

che, in secondo luogo, il Tribunale di Torino afferma il

contrasto con l'art. 3 Cost. del citato art. 4, primo comma, n. 7, in

quanto produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la

categoria dei contribuenti titolari di "redditi di lavoro autonomo o

d'impresa" e quella dei titolari di "redditi fondiari o di capitali o

altri redditi" di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3 dello stesso

decreto legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982;

che il giudice a quo, peraltro, ritiene di non condividere

l'interpretazione di questa Corte che ha dichiarato non fondate le

predette questioni (sentenza n. 247 del 1989) e che ha ritenuto che,

ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dal predetto

art. 4, primo comma, n. 7, da un lato, non è sufficiente il solo

simulare o dissimulare ma è necessario un qualcosa di ulteriore, e

cioè un'attività preparatoria (fraudolenta) alla dichiarazione

finale, volta all'alterazione del risultato della dichiarazione

stessa; e, d'altro lato, la misura rilevante dell'alterazione è

elemento estraneo alla vera e propria condotta;

che l'ordinanza di rimessione rileva che anche la Corte di

cassazione (Sez. III, 3 luglio 1989, n. 12495) ha adottato

l'interpretazione, condivisa dal giudice a quo ma difforme da quella,

innanzi citata, resa dalla Corte costituzionale;

che, pertanto, il Tribunale di Torino, non condividendo

l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale, ritiene

opportuno sollevare nuovamente la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge n.

429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982;

che si è costituita in giudizio la parte privata Maffei Stefano

chiedendo, in via principale, una pronuncia d'illegittimità

costituzionale del più volte citato art. 4, primo comma, n. 7,

nonché, in via subordinata, una declaratoria di manifesta

infondatezza della questione sollevata dal Tribunale di Torino, in

considerazione d'una recente sentenza della Corte di cassazione che

ha recepito l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale nella

sentenza n. 247 del 1989 (Sez. III, 1° febbraio 1990, n. 4664);

che identica questione è stata sollevata, in riferimento al

solo art. 3 Cost., dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Reggio Emilia con due ordinanze emesse, rispettivamente

il 22 gennaio ed il 1° febbraio 1990 (Reg. ord. nn. 198 e 199/1990);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della

questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che identica questione è stata già dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 279 del 1990 con la quale è stato

ribadito che l'interpretazione adottata da questa Corte con la citata

sentenza n. 247 del 1989 "condiziona la costituzionalità dell'art.

4, primo comma, n. 7 del decreto legge n. 429 del 1982, come

convertito in legge n. 516 del 1982"; che la predetta interpretazione

di questa Corte è stata seguita da un più recente orientamento

della Corte di cassazione (Sez. III, 1° febbraio 1990, n. 4664); e

che, comunque, quando, come nel caso di specie, una norma consente

interpretazioni diverse, delle quali solo una rende la norma stessa

compatibile con il testo costituzionale, va seguita quest'ultima;

che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità

costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.

7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata dal

Tribunale di Torino e dal giudice per l'istruttoria preliminare

presso il Tribunale di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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