Corte costituzionale

Ordinanza n. 356/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del

decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di

infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30

aprile 1976, n. 159, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1981

dal Giudice istruttore del Tribunale di Prato, iscritta al n. 306 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 262 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Kuhn Benedikt, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Prato, con

ordinanza del 10 marzo 1981, ha denunciato:

a) l'illegittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con

modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, nella parte in cui

è prescritta l'adozione del giudizio direttissimo "in ogni caso", e

senza possibilità di deroga, per i soli delitti di esportazione

illecita di valuta o costituzione illecita di disponibilità

valutarie all'estero; b) l'illegittimità, in riferimento all'art.

25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3 del decreto-legge 4

marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30

aprile 1976, n. 159, in quanto la contravvenzione ivi descritta si

sostanzia "in una norma incriminatrice in bianco, che rinvia a

disposizioni comprensive non solo di leggi e regolamenti

ministeriali, ma altresì di circolari e istruzioni emanate da vari

organi (il Ministero per il Commercio Estero, l'Ufficio Italiano

Cambi, la Banca d'Italia)";

che nel giudizio si è costituita la parte privata Benedikt

Kuhn, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Fantozzi e

Giovanni Maria Flick, formulando deduzioni adesive all'ordinanza di

rimessione;

che è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato, quanto alla prima questione, che, dopo la pronuncia

dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 26

settembre 1986, n. 599, che ha, fra l'altro, sostituito (art. 5) il

primo comma dell'art. 4, disponendo che "Per i reati previsti dal

presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini,

si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502

del codice di procedura penale";

che, a norma dell'art. 6 della stessa legge 26 settembre 1986,

n. 599, "Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore

della presente legge è stato già dichiarato aperto il dibattimento,

continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'art. 4 del

decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159";

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora

rilevante;

Considerato, quanto alla seconda questione, che la stessa risulta

manifestamente infondata, dovendo trovare applicazione, con

riferimento all'art. 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, la

medesima ratio decidendi di altre numerose pronunce di questa Corte

in tema di determinazione del contenuto del precetto penale ad opera

di provvedimenti amministrativi (v., in particolare, sentenze n. 58

del 1975, n. 21 del 1973, n. 113 del 1973, n. 9 del 1972, n. 168 del

1971, n. 69 del 1971, n. 61 del 1969, n. 26 del 1966, n. 96 del 1964,

n. 36 del 1964);

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 marzo

1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile

1976, n. 159, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Prato con

ordinanza del 10 marzo 1981;

2) Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del

Tribunale di Prato relativamente alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31,

convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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