Corte costituzionale

Ordinanza n. 355/2001

Altra decisione · depositata il 07/11/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 3,

della legge della regione Marche 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del

servizio sanitario regionale), promosso con ordinanza emessa il 26

maggio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche sul

ricorso proposto da Vera Serroni Laboratorio Analisi S.r.l. contro

l'ASL n. 11 regione Marche ed altra, iscritta al 204 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Serroni Vera Laboratorio Analisi

S.r.l. nonché l'atto di intervento della regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avvocato Stefano Grassi per la regione Marche;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche,

adito da un laboratorio di analisi cliniche, nella qualità di

struttura sanitaria accreditata dal servizio sanitario nazionale, per

ottenere l'annullamento dell'atto con il quale la competente azienda

sanitaria locale aveva stabilito di ammettere al rimborso "solo

quelle impegnative debitamente autorizzate dagli uffici competenti",

con ordinanza emessa il 26 maggio 1999, depositata il 27 gennaio

2000, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 37, comma

3, della legge della regione Marche 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino

del servizio sanitario regionale), in relazione agli articoli 97 e

117 della Costituzione;

che l'azienda sanitaria locale, secondo quanto espone il

giudice a quo a seguito del mancato raggiungimento dell'accordo con

il laboratorio di analisi ricorrente sull'importo delle prestazioni

da rendere al servizio sanitario regionale, ha applicato la

disposizione regionale impugnata sul punto in cui questa rinvia,

"fino alla definizione degli accordi previsti dall'art. 5, comma 4"

della stessa legge regionale n. 26 del 1996, all'art. 19 della legge

statale 11 marzo 1988, n. 67, ed al connesso sistema del

convenzionamento del servizio sanitario nazionale con le strutture

sanitarie private, che prevede la necessità per gli assistiti di

munirsi di provvedimento autorizzatorio per la fruizione delle

prestazioni dei presidi sanitari privati;

che, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale delle

Marche, la disposizione regionale, "reintroducendo, ancorché in via

provvisoria (...) l'obbligo del rilascio di un'autorizzazione per

accedere alla struttura privata", si pone in contrasto con l'art. 117

della Costituzione, in quanto viola i principi dettati dalla

legislazione statale nella materia dei rapporti fra presidi sanitari

pubblici e privati, desumibili in particolare dall'art. 8, comma 5,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23

ottobre 1992, n. 421) che ha sostituito alle precedenti convenzioni

con le strutture private il sistema dei rapporti di accreditamento,

caratterizzato, a suo avviso, dalla posizione di parità delle

strutture sanitarie private e pubbliche e dal principio di libera

scelta fra di esse dell'assistito;

che l'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, abrogando

espressamente il principio del carattere soltanto integrativo

dell'intervento delle strutture sanitarie private nel sistema,

avrebbe, secondo il rimettente, eliminato ogni residuo limite al

principio di parità fra strutture pubbliche e private, e che anche

l'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introducendo

la necessità di una contrattazione con le strutture private al fine

di stabilire la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni

sanitarie erogabili, avrebbe comunque mantenuto ferma la "facoltà di

libera scelta", indipendente e preliminare rispetto al

perfezionamento degli accordi stessi;

che la stessa disciplina impugnata violerebbe altresì

l'art. 97 della Costituzione, disponendo un "filtro all'accesso di

strutture già accreditate", che "costituisce in mano

all'amministrazione sanitaria un'arma per imporre alle strutture

private le condizioni contrattuali che vorrà determinare a suo

piacimento", con violazione dei principi di imparzialità e di buon

andamento dell'amministrazione;

che si è costituita la regione Marche, deducendo

l'infondatezza della questione, poiché il rimettente non avrebbe

considerato la nuova disciplina dell'accreditamento introdotta dal

decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la

razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma

dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) nell'ambito di un

sistema articolato di autorizzazione e di accreditamento dei presidi

sanitari e di negoziazione fra di essi ed il servizio sanitario

nazionale, da cui deriverebbe il principio che "il diritto alla

libera scelta da parte dell'utente non è (...) automatico ed

incondizionato, ma è subordinato al duplice requisito che le

strutture che erogano le prestazioni siano da un lato "accreditate,,

e dall'altro abbiano stipulato gli "accordi contrattuali,, previsti";

che, ad avviso della regione, il principio della libera

scelta dell'utente va comunque commisurato all'interesse al

contenimento della spesa pubblica, poiché non esisterebbe un

"principio fondamentale" che assicuri l'assoluta prevalenza del

diritto di libertà di scelta del privato sull'interesse

dell'amministrazione a ridurre, in maniera logica e responsabile, le

spese sanitarie, e che inoltre la norma costituirebbe esercizio

dell'autonomia legislativa della regione nell'ambito

dell'organizzazione del servizio sanitario e di definizione dei

criteri di finanziamento delle strutture;

che si è costituita la società ricorrente nel giudizio

principale, considerando che il sistema dell'accreditamento,

introdotto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, sarebbe "divenuto

senza limitazioni" a seguito della soppressione, ad opera dell'art. 6

della legge n. 724 del 1994, del carattere meramente integrativo

delle strutture private rispetto a quelle pubbliche, e che di

conseguenza la "reviviscenza" del sistema anteriore, con

l'imposizione di un "filtro" all'accesso di strutture già

accreditate, si porrebbe in contrasto con gli articoli 97 e 117 della

Costituzione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

entrata in vigore la legge della regione Marche 16 marzo 2000, n. 20

(Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e

all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali

delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), la

quale ha dettato una nuova disciplina sia del sistema

dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale dei presidi

sanitari regionali, sia degli accordi contrattuali che questi debbono

stipulare per definire "la tipologia e la quantità delle prestazioni

erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la

relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo

nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle

scelte della programmazione regionale" (art. 2, comma 3);

che detta disciplina regionale sopravviene a quella recata

dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 26 del 1996, alla cui

mancata applicazione la norma impugnata condiziona espressamente il

rinvio, sia pure in via transitoria, all'art. 19 della legge statale

n. 67 del 1988 ed al connesso sistema del convenzionamento del

servizio sanitario nazionale con le strutture sanitarie private;

che il giudice rimettente non ha potuto considerare tali

modificazioni della disciplina regionale in materia di accreditamento

istituzionale e di accordi contrattuali con le istituzioni sanitarie

accreditate, cosicché si rende necessario restituirgli gli atti del

processo perché possa valutare la permanenza della rilevanza della

questione nel giudizio principale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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