Corte costituzionale

Ordinanza n. 355/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, in

relazione all'art. 16, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico

delle norme concernenti gli assegni familiari), promosso con

ordinanza emessa il 2 maggio 1985 dal Pretore di Ferrara, iscritta al

n. 496 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Micalizzi Saverio e

dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza del 2 maggio 1985 il Pretore di

Ferrara, nel giudizio promosso da Micalizzi Saverio contro

l'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto alla

corresponsione degli assegni familiari per la moglie e due figli

nella misura di legge, per tutta la durata del periodo di inabilità

temporanea riconosciuta dall'I.N.A.I.L. per l'infortunio da lui

subito il 16 ottobre 1980, compreso il periodo di carenza, e la

condanna dell'I.N.P.S. al relativo pagamento, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 in relazione

all'art. 16 dello stesso d.P.R. nella parte in cui prevede che al

lavoratore, in periodo di inabilità permanente temporanea,

conseguente ad infortunio sul lavoro, gli assegni familiari vengono

corrisposti per tre mesi al massimo, mentre al lavoratore in malattia

vengono corrisposti per tutto il periodo per il quale è corrisposto

il sussidio malattia pari a 180 giorni o la retribuzione secondo la

previsione dei contratti collettivi la quale, a volte, è erogata per

un periodo superiore a tre mesi;

che il Micalizzi, costituitosi nel giudizio, ha insistito per

l'accoglimento della questione;

che l'I.N.P.S., anche esso costituito nel giudizio, ha rilevato

che l'infortunio sul lavoro ha una propria caratterizzazione e,

quindi, è ingiustificata la diversa disciplina legislativa nei

confronti della malattia generica;

che il trattamento complessivo riservato all'infortunato è di

gran lunga più favorevole di quello fatto al lavoratore ammalato

(percezione degli assegni anche in periodo di preavviso o in caso di

cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa) onde la

ragionevole diversità del trattamento di cui trattasi ai sensi

dell'art. 38 Cost.;

Considerato che effettivamente sussiste una notevole diversità

tra l'infortunio sul lavoro e la malattia generica che colpisce il

lavoratore e, quindi, le situazioni poste a raffronto dal giudice

remittente non sono affatto omogenee, onde la ragionevolezza della

diversità del trattamento che la legge prevede per l'uno e l'altro

evento;

che, inoltre, occorre tenere conto del trattamento complessivo

fatto ai lavoratori colpiti dai due eventi diversi;

che dal raffronto si evince che quello riservato al lavoratore

infortunato è di gran lunga più favorevole di quello fatto al

lavoratore colpito da malattia generica potendo il primo beneficiare

di una indennità pari al sessanta per cento della retribuzione per i

primi tre mesi di assenza e di una indennità pari al settantacinque

per cento della retribuzione fino alla cessazione completa

dell'inabilità, nonché beneficiare dell'indennità anche nel

periodo di preavviso ed anche se il rapporto di lavoro viene a

cessare per qualsiasi causa (fallimento dell'imprenditore, per fine

del lavoro stagionale, per scadenza del contratto a termine ecc.),

mentre il lavoratore ammalato ha una indennità giornaliera massima

per centottanta giorni e non ne gode più se il rapporto di lavoro

viene a cessare durante la malattia;

che, inoltre, è riservata alla discrezionalità del legislatore

l'attuazione dei tempi e dei modi del sistema previdenziale e che i

trattamenti differenziati restano giustificati se ragionevoli;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 in

relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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