Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, recante misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), promosso con ordinanza emessa il 20

giugno 1984 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 1251 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 91 bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Roma, nel corso di un giudizio promosso

da Parlato Salvatore contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di

invalidità pur essendo di età inferiore a quella per il

pensionamento di vecchiaia e pur percependo un reddito di lavoro

superiore ai limiti di legge, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della

legge 11 novembre 1983 n. 638 nella parte in cui dispone la

sospensione o la non attribuzione della pensione di invalidità a

coloro che si trovano nelle suddette condizioni;

che il giudice a quo ha messo in rilievo l'inesistenza di una

ragionevole giustificazione del differente trattamento riservato dal

legislatore al soggetto che ancora non ha compiuto l'età

pensionabile ed il soggetto che tale età ha compiuto;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha eccepito

l'inammissibilità della questione per non avere il giudice a quo

accertato la sussistenza dei requisiti cui è subordinata la

concessione della pensione di invalidità, il che avrebbe portato a

riconoscere al ricorrente la pensione per un certo periodo di tempo

precedente all'entrata in vigore della legge impugnata;

che nel merito ha rilevato la infondatezza della questione

poiché le situazioni poste a confronto sono disomogenee ed il

legislatore ha operato una scelta discrezionale favorendo, nei

confronti dei soggetti meno anziani, i soggetti più anziani i quali

versano in condizione di maggior bisogno a causa dell'età;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato

che la questione attiene ad una normativa che risulta superata dalla

legge 222 del 1984 per cui la disposizione censurata assume la

valenza di una norma ponte destinata ad operare per un periodo di

tempo circoscritto;

che, a seguito della nuova legge, sono stati unificati i

trattamenti di pensione di invalidità e quelli di vecchiaia secondo

una linea di tendenza alla progressiva unificazione dei regimi

previdenziali nell'intento di una contrazione della spesa pubblica;

considerato che il legislatore può diversificare i trattamenti

previdenziali ed assicurativi in relazione alla diversità delle

situazioni in cui versano i beneficiari;

che tale diversità può ragionevolmente trovare fondamento in

relazione all'età che, a sua volta, diversifica effettivamente le

situazioni di bisogno e di disagio;

che la scelta del legislatore non è né irrazionale né

arbitraria in quanto a lui spetta la determinazione dei tempi e dei

modi dei trattamenti previdenziali assicurativi in relazione alle

disponibilità finanziarie, sempre che siano assicurate le esigenze

di vita del lavoratore;

che la questione è, quindi, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Roma con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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