Corte costituzionale

Ordinanza n. 350/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 400/1981
  • art. 3d.l. 400/1981
  • art. 1legge 400/1981
  • art. 3legge 400/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del

decreto-legge 29 luglio 1981, n. 400 (Blocco degli organici delle

unità sanitarie locali) promosso con ricorso del Presidente della

Regione Emilia-Romagna, notificato il 21 agosto 1981, depositato in

cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi

1981.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 agosto 1981, la Regione

Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità

costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 400 del 29 luglio

1981 (Blocco degli organici delle Unità sanitarie locali), per

asserito contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 3 della Costituzione;

che nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza della

questione sollevata.

Considerato che il d.l. n. 400 del 1981 - cui si riferisce

l'impugnativa pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente - non

è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto

dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle

questioni di costituzionalità ad esso relative, poiché il fatto che

il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che lo stesso

"debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza

dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di

diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del

presente anno).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.l. 29 luglio 1981,

n. 400 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), sollevate

- in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 3 della Costituzione -

dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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