Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma

terzo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1

legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 16

dicembre 1974 dal pretore di Orbetello nel procedimento civile vertente

tra Santori Adino e la società Etablissement Ouidi, iscritta al n. 98

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Rilevato che il pretore di Orbetello, con ordinanza 16 dicembre

1974, ha proposto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 429, comma

terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto

1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e

delle controversie in materia di previdenza e di assistenza

obbligatorie), in quanto - prevedendo la condanna del solo datore di

lavoro anche al pagamento della ulteriore somma a titolo del maggior

danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo

credito - determina una disparità di trattamento tra lavoratore e

datore di lavoro in contrasto con il principio di eguaglianza.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata non

fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 13, richiamata nella

sentenza 4 gennaio 1977, n. 43, e che non sono prospettati profili

nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la

propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., come

modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle

controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di

previdenza e di assistenza obbligatorie), proposta dal pretore di

Orbetello, con ordinanza 16 dicembre 1974, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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