Corte costituzionale

Ordinanza n. 349/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413

(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché

in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella

legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso

con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Tribunale Amministrativo

Regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da Di Gregorio Filippo

contro il Ministero dell'Interno, ed altri, iscritta al n. 126 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,

sul ricorso proposto da Di Gregorio Filippo, segretario comunale

generale di classe I/A e titolare della Segreteria Generale del

Comune di Padova, contro il Ministero dell'Interno ed altri, diretto

ad ottenere il prolungamento dell'età pensionabile a settant'anni

per raggiungere il massimo della pensione, così come previsto per i

dirigenti civili dello Stato dall'art. 1, comma quarto-quinquies, del

decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28

febbraio 1990, n. 37, con ordinanza del 17 ottobre 1991 (R.O. n. 126

del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della detta disposizione, interpretata nel senso che essa si applica

solo ai dirigenti civili dello Stato;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3,

primo comma, della Costituzione, in quanto i segretari comunali sono

impiegati dello Stato (art. 173 del regio decreto n. 383 del 1934) e

godono del trattamento economico dei dirigenti dello Stato (art. 25,

quinto comma, del d.P.R. n. 749 del 1972), mentre non risulta la ratio che ha ispirato il legislatore a restringere il beneficio in

questione ai soli dirigenti statali;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che si è già affermato (sentt. nn. 491 e 440 del

1991) che la regola generale valevole per i dipendenti pubblici è

quella del collocamento a riposo a sessantacinque anni;

che solo per alcune categorie, tra cui i dirigenti civili dello

Stato, sono state previste delle deroghe delle quali si sono

evidenziate le ragioni;

che il prolungamento dell'età pensionabile costituisce una

scelta discrezionale del legislatore la quale, se sorretta da

ragionevoli motivi, non è arbitraria;

che non può porsi a base del giudizio di costituzionalità una

norma che sancisce una deroga espressa alla norma generale;

che non sono dedotti motivi nuovi che possano fondare una

diversa decisione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge

27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di

trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad

essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito,

con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata

dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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