Corte costituzionale

Ordinanza n. 348/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1985 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

d.l. 20 ottobre 1984, n. 694 (Misure urgenti in materia di trasmissioni

televisive), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 25 ottobre 1984 dal

Tribunale di Roma sulle richieste di riesame di provvedimenti di

sequestro emessi nei confronti di Mola Aldo ed altro e di Previti

Umberto ed altro, iscritte ai nn. 34 e 35 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis

dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nei giudizi di impugnazione avverso provvedimenti

pretorili di sequestro dei mezzi e strumenti tecnici utilizzati per la

trasmissione di programmi televisivi di emittenti aderenti,

rispettivamente, al circuito nazionale "Italia 1" e al circuito

nazionale "Canale 5", il Tribunale di Roma ha sollevato d'ufficio, con

le ordinanze indicate in epigrafe, questione di legittimità

costituzionale, per violazione degli artt. 21 e 41 Cost., dell'art. 1

del d.l. 20 ottobre 1984, n. 694, in quanto consente l'adozione di

sistemi di trasmissione via etere in ambito nazionale o extralocale;

che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'inammissibilità

della questione sollevata, e, in subordine, della sua infondatezza.

Considerato che i giudizi vanno riuniti essendo identica la

questione prospettata;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata è

manifestamente inammissibile, in quanto il d.l. n. 694 del 1984 è

decaduto, non essendo stato convertito in legge nel termine

espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione

(cfr. sent. 307 del 1983; da ultimo ordd. 183, 184 e 218 del 1985),

mentre non giova a conservarlo in vita il successivo d.l. 807/1984

(conv. in l. 10/1985), che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto

(cfr. ord. 129/1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 ottobre 1984, n.

694 (Misure urgenti in materia di trasmissioni televisive), sollevata,

in riferimento agli artt. 21 e 41 Cost., dal Tribunale di Roma con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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