Corte costituzionale

Ordinanza n. 344/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1998 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge

della Regione Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il

trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

della Regione), e dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 25

maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale.

Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali

e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo

personale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 dicembre 1996

dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,

nei procedimenti relativi ai decreti n. 2600 del 30 agosto 1995, n.

1934 del 27 giugno 1995 e n. 4107 dell'11 novembre 1994 della

Direzione dei servizi di quiescenza del personale della Regione

Siciliana, iscritte ai nn. 511 e 613 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 e n. 39,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento di Di Bella Pietro, della

Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori, Sezione

regionale per la Sicilia, di Montalto Maria Rosa ed altre e della

Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Giacomo D'Asaro per Di Bella Pietro e per la

Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori, Sezione

regionale per la Sicilia, Pompeo Mangano per Montalto Maria Rosa ed

altre e gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la

Regione Siciliana.

Ritenuto che la Sezione di controllo della Corte dei conti per la

Regione Siciliana, con ordinanza del 19 dicembre 1996 (iscritta al

r.o. n. 511 del 1997) - in sede di riscontro successivo di

legittimità sul decreto di liquidazione del trattamento di pensione,

con decorrenza 1 luglio 1995, del signor Pietro Di Bella, emesso il

30 agosto 1995 dalla Direzione dei servizi di quiescenza del

personale della Regione Siciliana - ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 5 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 23

febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza,

previdenza ed assistenza del personale della Regione), e, in

subordine, dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 25 maggio

1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale.

Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali

e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo

personale);

che il rimettente - nel richiamare la legislazione statale

intervenuta in materia pensionistica, a partire dal d.-l. n. 384 del

1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992 (sul

c.d. blocco dei pensionamenti), seguito, poi, dall'art. 11, comma 16,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla legge n. 724 del 1994,

dal d.-l. n. 262 del 1995 (non convertito) ed infine dalla legge n.

335 del 1995 - è dell'avviso che la normativa statale sulla

sospensione dei pensionamenti anticipati emanata nel periodo

1992-1995 possa includersi nella categoria delle "norme fondamentali

delle riforme economico-sociali" della Repubblica, sicché la stessa,

prevalendo sulla contrastante legislazione regionale, anche in virtù

del meccanismo abrogativo di cui all'art. 10, primo comma, della

legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli

organi regionali), è da reputare, come tale, immediatamente

applicabile al personale della Regione Siciliana;

che, ciò nonostante, il rimettente ritiene di sollevare

questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge

regionale n. 2 del 1962, il quale stabilisce che "per tutto quanto

non è previsto nella presente legge, si applicano, in quanto

compatibili, le norme relative al personale civile

dell'Amministrazione dello Stato";

che, ad avviso dell'ordinanza, la disposizione regionale,

costantemente interpretata nel senso che la compatibilità sussiste

solo in presenza di disposizioni statali più favorevoli, si pone in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non considerando "che la

funzione precipua della categoria delle "norme fondamentali delle

riforme economico-sociali" è da ricercare nella sicura volontà del

legislatore di una reductio ad unitatem di situazioni disciplinate in

modo palesemente o tendenzialmente diversificato proprio da parte

delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di

Trento e Bolzano nell'ambito della competenza legislativa primaria";

che, inoltre, sarebbe violato anche l'art. 5 della Costituzione,

in riferimento al principio di unità e indivisibilità dello Stato,

tenuto conto della circostanza per cui "la normativa sulla

sospensione dei pensionamenti anticipati ha riguardato tutti i

lavoratori dello Stato, privati e pubblici";

che, subordinatamente alla evidenziata prospettazione, viene

censurato, altresì, in riferimento agli artt. 3 e 5 della

Costituzione e sotto gli stessi profili enunciati per l'art. 36 della

legge regionale n. 2 del 1962, anche l'art. 1 della legge della

Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 46, avendo questo recato alla

normativa statale in materia di sospensione dei pensionamenti

anticipati "non adeguamenti di mero dettaglio, ma modifiche idonee a

stravolgere l'impianto di tale normativa nella sua portata

complessiva";

che, secondo il rimettente, la rilevanza delle sollevate

questioni di costituzionalità, nonostante l'affermata diretta

applicabilità della normativa statale nei confronti dei pensionati

della Regione Siciliana, va ricercata in una esigenza di "certezza

del diritto", così come valorizzata dalla stessa Corte

costituzionale con la sentenza n. 153 del 1995;

che hanno spiegato intervento la Regione Siciliana, in persona

del Presidente p.-t., il signor Pietro Di Bella (depositando,

altresì, memoria integrativa nell'imminenza dell'udienza) e la

Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori (C.A.S.I.L.) -

Sezione Regionale per la Sicilia, in persona del Segretario regionale

p.-t., invocando tutti una declaratoria di inammissibilità ovvero di

infondatezza delle questioni sollevate dal rimettente;

che la medesima Sezione di controllo, con altra ordinanza in pari

data (iscritta al r.o. n. 613 del 1997) - in sede di riscontro

successivo di legittimità sui decreti di liquidazione del

trattamento pensionistico in favore dei signori Salvatore Meli e

Concetta Ficarra, emessi, rispettivamente, il 27 giugno 1995 e l'11

novembre 1994 dalla Direzione dei servizi di quiescenza del personale

della Regione Siciliana - ha sollevato analoga questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge regionale 23

febbraio 1962, n. 2, e, in subordine, dell'art. 1 della legge

regionale 25 maggio 1995, n. 46, per asserito contrasto con gli artt.

3 e 5 della Costituzione.

che il rimettente - evidenziata la diretta incidenza sul

trattamento di pensione della Ficarra dell'art. 11, comma 16, della

legge n. 537 del 1993, concernente la riduzione dell'importo del

trattamento di quiescenza anticipato, quale disposizione da

ascriversi anch'essa alla categoria delle "norme fondamentali delle

riforme economico-sociali" della Repubblica - svolge, a sostegno

delle sollevate questioni di costituzionalità, argomentazioni

identiche a quelle dell'ordinanza iscritta al r.o. n. 511 del 1997;

che sono intervenuti in questo giudizio, oltre alla Regione

Siciliana, le pensionate regionali Maria Rosa Montalto, Angela

Scardino, Contessa Pecorella, Anna Maria Ferrini, Vincenza Corda,

Carmela Scaletta, Giovanna Ingrassia, Anna Maria Di Stefano, Elena

Alagna, Maria Rita Trapani, Anna Lombardo, Rosa Maria Gerardi,

nonché, con separato atto, Giuliana Sirianni e Margherita Noto,

concludendo per una declaratoria di inammissibilità ovvero di

infondatezza delle proposte questioni di costituzionalità;

che, con ordinanza pronunciata in udienza, sono stati dichiarati

inammissibili gli interventi spiegati dalla C.A.S.I.L. e da tutte le

predette pensionate già dipendenti della Regione Siciliana.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono le medesime

questioni, vanno riuniti;

che l'intervento spiegato dal signor Pietro Di Bella va

dichiarato inammissibile, non essendo egli legittimato ad intervenire

in questa sede;

che le ordinanze, per un verso, danno per scontata la diretta

applicabilità della normativa statale in materia di "blocco" dei

pensionamenti di anzianità e di riduzione dei relativi trattamenti

al personale della Regione Siciliana, stante il riconosciuto

carattere di "norme fondamentali delle riforme economiche sociali"

prevalenti sulla contrastante legislazione regionale, in virtù del

meccanismo abrogativo di cui all'art. 10, primo comma, della legge 10

febbraio 1953, n. 62, e, dall'altro, ritengono, comunque, di

sollevare, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione,

questione di costituzionalità dell'art. 36 della legge regionale 23

febbraio 1962, n. 2, nonché, in subordine, dell'art. 1 della legge

regionale 25 maggio 1995, n. 46;

che devesi, preliminarmente, rilevare la evidente contraddizione

della prospettazione del rimettente, il quale, pur mostrando di

ritenere direttamente applicabili le norme statali, e dunque non

quelle regionali impugnate, solleva nondimeno le questioni nei

termini di cui in premessa;

che non appare pertinente il richiamo alle "ragioni essenziali di

certezza del diritto" cui fa riferimento l'invocata sentenza n. 153

del 1995, perché in quel caso il rimettente, diversamente da quanto

reputato dalla Sezione di controllo siciliana, aveva espressamente

affermato essere "non abrogate" le disposizioni di legge regionale

ritenute in contrasto con la Costituzione;

che, conclusivamente, l'attivazione del giudizio di

costituzionalità da parte del rimettente appare volta a cercare

l'avallo di questa Corte sulla bontà delle ragioni dal medesimo

esposte in punto di prevalenza della normativa statale in materia di

pensionamenti di anzianità, in vista, perciò, di una finalità

estranea al giudizio incidentale di legittimità costituzionale,

deputato a risolvere effettivi dubbi di costituzionalità sulle norme

denunciate e non a suffragare tesi interpretative (cfr., ex plurimis

ordinanze nn. 70 del 1998 e 410 del 1994, nonché sentenze nn. 321

del 1995, 456 e 242 del 1989);

che, pertanto, le questioni sollevate dalla Sezione di controllo

della Corte dei conti per la Regione Siciliana sono manifestamente

inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge

della Regione Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il

trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

della Regione) e, in subordine, dell'art. 1 della legge della Regione

Siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il

personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione.

Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali

ed il relativo personale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 5

della Costituzione, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti

per la Regione Siciliana con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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