Corte costituzionale

Ordinanza n. 344/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1995 dal pretore

di Reggio Calabria, nel procedimento penale a carico di Lombardo

Demetrio ed altri, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazioni

edilizie, il pretore di Reggio Calabria, con ordinanza del 13 marzo

1995, pervenuta a questa Corte il 14 aprile 1997 (r.o. n. 235 del

1997), ha sollevato, in riferimento agli artt. 79 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica);

che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, nel

prevedere la riapertura di termini per la concessione del condono

edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituirebbe

esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato in assenza

della procedura garantistica prevista dall'art. 79 della Costituzione

per la concessione dell'amnistia;

che, inoltre, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione sotto

il duplice profilo della ragionevolezza e del principio di

uguaglianza, in quanto la reiterazione del condono, a distanza di

oltre nove anni da quello concesso nel 1985, sarebbe in contrasto con

le giustificazioni costituzionali che erano state riconosciute al

primo con riferimento alla eccezionalità del provvedimento ed alla

esigenza di "chiudere un passato di illegalità";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata in

riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, ha già formato

oggetto di esame da parte di questa Corte, che ne ha dichiarato la

infondatezza con la sentenza n. 427 del 1995, cui hanno fatto seguito

la sentenza n. 256 del 1996 e le ordinanze nn. 457 e 537 del 1995, di

manifesta infondatezza;

che, in riferimento ai citati parametri costituzionali, non sono

dedotti profili sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre ad

un riesame della questione, che, pertanto, deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in

riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal pretore di

Reggio Calabria con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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