Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1996

dal pretore di Padova, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1997

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il pretore di Padova con ordinanza in data 11 dicembre

1996 ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni

imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri

concorrenti nei medesimi reati;

che dall'ordinanza di rimessione emerge che il pretore aveva in

precedenza giudicato, previa separazione dei processi, altri

imputati, accusati degli stessi reati (invasione di terreni o

edifici, ecc.) oggi ascritti ai concorrenti sottoposti al distinto

giudizio;

che il giudice a quo precisa che nella sua precedente sentenza

"in nessun momento vi è accenno alcuno agli odierni imputati",

sicché, in applicazione dei principii affermati nella sentenza n.

371 del 1996 di questa Corte, a suo avviso, non ricorrono le

condizioni per dichiarare la propria astensione nel procedimento in

corso;

che, tuttavia, ad avviso del remittente, i residui concorrenti

negli stessi reati attualmente sottoposti al suo giudizio potrebbero

ragionevolmente dolersi di vedere ristretto l'ambito della propria

difesa ai soli aspetti afferenti la propria condotta di concorso nel

fatto e non sarebbero posti in grado di adeguatamente difendersi in

riferimento alla insussistenza o irrilevanza penale del fatto

medesimo, questioni già valutate nella sentenza resa nei confronti

dei coimputati, con conseguente vulnerazione del principio del giusto

processo;

Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica

sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice

che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla

responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da

incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente

celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti;

che invece quella sentenza mantiene espressamente ferma la

precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze

n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di

persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun

concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della

fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del

fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in

processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare

quella dell'altro;

che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il

principio costituzionale del giusto processo, anche indipendentemente

dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, impedisce che uno

stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi

la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo

reato;

che pertanto l'incompatibilità del giudice non può essere

estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei

confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma deve

essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza

che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute,

sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità

penale di una persona formalmente estranea al processo;

che di conseguenza solo attraverso la puntuale analisi

dell'effettivo contenuto della sentenza che si assuma pregiudicante

può essere accertato l'eventuale compimento di una valutazione in

ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di determinare

l'incompatibilità del giudice al successivo giudizio;

che, nel caso di specie, il giudice a quo nell'ordinanza di

rimessione chiarisce di non avere affatto preso in esame le posizioni

dei concorrenti estranei al processo, che sono quindi rimaste non

pregiudicate;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore

di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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