Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

22 febbraio 1973, n. 27 (Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n.

658, sulla previdenza marinara), promosso con ordinanza emessa il 6

settembre 1982 dal Pretore di Fermo, iscritta al n. 145 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 191 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 6

settembre 1982, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della

legge 22 febbraio 1973, n. 27, nella parte in cui prevede un

differente trattamento tra i marittimi titolari di pensione a carico

della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara che trovino una nuova

occupazione a terra, per i quali la pensione viene ridotta, e quelli

che vengono nuovamente imbarcati, per i quali l'erogazione della

pensione viene sospesa;

che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale chiedendo che la questione venga dichiarata

inammissibile e comunque non fondata;

che analoghe conclusioni ha formulato il Presidente del

Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente giudizio per il

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato;

considerato che la disposizione impugnata disciplina due ipotesi

che pur riferendosi entrambe a marittimi titolari di pensioni a

carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, sono tra loro

nettamente diverse;

che, infatti, in favore dei marittimi titolari di pensione che

riprendono la navigazione con imprese soggette all'obbligo di

iscrizione alla predetta Cassa, è prevista, al momento della

definitiva cessazione della navigazione, la riliquidazione della

pensione;

che, viceversa, per i marittimi titolari di pensione che vengano

nuovamente occupati a terra alle dipendenze di terzi soggetti

all'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o a forme sostitutive ed

integrative della medesima, non è prevista alcuna riliquidazione

della pensione ma solo la possibilità di cumulo tra pensione e

reddito da lavoro dipendente con le modalità ed i limiti posti dalle

norme sull'assicurazione generale;

che, pertanto, tenuto conto del trattamento normativo

complessivo riservato al marittimo titolare di pensione a carico

della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, non è ravvisabile

alcuna violazione del principio di uguaglianza nella diversa

disciplina posta dal legislatore;

che, quindi, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973, n. 27,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Fermo con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari