Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26d.l. 55/1983
  • art. 18d.P.R. 643/1972

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 26, quarto

comma, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile

1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28

febbraio 1983 n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore

della finanza locale per l'anno 1983), 18, sesto comma, e 23 del

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e successive modificazioni (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),

promossi con ordinanze emesse il 20 dicembre 1984 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Cremona, il 1° luglio 1985 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Monza, il 7 febbraio 1985

dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, il 10 dicembre

1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza (nn. 2

ordinanze), il 13 febbraio 1986 dalla Commissione tributaria di primo

grado di Monza e il 7 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Torino iscritte rispettivamente ai nn. 237 e 743 del

registro ordinanze 1985 e ai nn. 280, 451, 452, 541 e 608 del

registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985 e nn. 13, 35, 45, 46, 49 e

52/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 la

Commissione tributaria di primo grado di Cremona ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 26

d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131 e 23

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 nella parte in cui, ai fini della

tempestività della dichiarazione relativa all'INVIM straordinaria,

non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di

arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla,

per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord. n. 237/1985);

che analoga questione è stata pure sollevata, con quattro

ordinanze di identico contenuto emesse il 1° luglio 1985 (ord. n.

743/1985), il 10 dicembre 1985 (ordd. nn. 451, 452/1986) e il 13

febbraio 1986 (ord. n. 541/1986), dalla Commissione tributaria di

primo grado di Monza, che ha impugnato il solo art. 26, quarto comma,

d.l. n. 55 del 1983 conv. in l. n. 131 del 1983, sempre per contrasto

con l'art. 3 Cost., e dalla Commissione tributaria di primo grado di

Torino che, con due ordinanze emesse il 7 febbraio 1985 (ordd. 280,

608/1986), ha incentrato l'impugnativa sull'art. 18, sesto comma,

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, per contrasto anche con l'art. 76

Cost. in relazione all'art.10 della legge delega 9 ottobre 1971 n.

825 che ha tra l'altro imposto direttive volte a semplificare i

rapporti tributari nelle varie fasi;

che i giudizi a quibus vertono tutti su soprattasse applicate

dall'Ufficio per tardive dichiarazioni (ai fini dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili ex art. 26 d.l. n. 55 del

1983 conv. in l. n. 131 del 1983) spedite dalle società ricorrenti

tempestivamente, ma pervenute all'ufficio oltre il termine stabilito

dalla legge;

che nei presenti giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano identica

questione relativa all'art. 26, quarto comma, d.l. 28 febbraio 1983

n. 55 conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131 (e al connesso art. 23 d.P.R.

n. 643 del 1972 che prevede la relativa sanzione) e alla norma di cui

all'art.18, sesto comma, d.P.R. n. 643 del 1972, talché si appalesa

opportuna la riunione dei giudizi ai fini di un'unica pronuncia;

che questa Corte con la sentenza n. 121 del 1985 affrontando una

questione analoga quanto al problema dell'equiparazione tra

"presentazione" e data di spedizione (relativa peraltro al ricorso

amministrativo in materia di I.G.E.) ha avuto modo di osservare che

"nell'ambito amministrativo tributario normative diverse concernenti

presentazioni di dichiarazioni, rettifiche, gravami di vario genere

offrono una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare -

per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi

per saggiarne la ragionevolezza, a confronto di singole

disposizioni";

che non sussistono valide ragioni per non confermare tale

assunto nella presente fattispecie dove, a fronte dei riferimenti

posti dalle ordinanze di rimessione (i più pertinenti relativi

all'IRPEF, IRPEG e IVA), permangono altre normative, ancora più

affini rispetto all'INVIM (in materia cioè di imposta di registro,

di successione), che non prevedono l'invocata equiparazione;

che pertanto manifestamente infondata è la questione posta per

contrasto con l'art. 3 Cost.;

che, come sopra evidenziato, anche nei giudizi di cui alle

ordinanze nn. 280/86 e 608/86 si controverte in ordine alla tardiva

dichiarazione per INVIM straordinaria di cui all'art. 26 d.l. n.

55/1983 conv.in l. n. 131/1983, talché la Commissione tributaria di

primo grado di Torino avrebbe dovuto impugnare, come eccepito

dall'Avvocatura dello Stato, il quarto comma dell'art. 26 stesso

decreto-legge anziché la norma prevista nel d.P.R. n. 643 del 1972

(art. 18, sesto comma);

che tale rilievo pertanto rende priva di rilevanza la questione

posta dalla stessa Commissione di Torino in relazione all'art. 76

Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 26, quarto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n.

55 conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131, 18, sesto comma, e 23 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalle

ordinanze in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

643 sollevata, in relazione all'art. 76 Cost. in riferimento all'art.

10 l. 9 ottobre 1971 n. 825, dalle ordinanze - pure in epigrafe della

Commissione tributaria di primo grado di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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