Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 22 aprile 1982, n.168 (Misure fiscali per lo

sviluppo dell'edilizia abitativa) promossi con ordinanze emesse il 2

giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Forlì, il

16 giugno 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso

e il 24 giugno 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Grosseto, iscritte rispettivamente al n. 1102 del registro ordinanze

1984, al n. 635 del registro ordinanze 1986 e al n.15 del registro

ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25- bis dell'anno 1985, n.53/prima serie speciale dell'anno 1986 e

n.11/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con tre ordinanze emesse il 2 giugno 1984, il 16 e il

24 giugno 1986 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo

grado di Forlì, di Treviso e di Grosseto è stata sollevata

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondo comma, l. 22 aprile 1982 n.168 nella parte in cui non prevede

"l'esenzione parziale dell'imposta di cui all'art. 2 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 643 sugli incrementi di valore conseguenti

all'alienazione di fabbricati destinati ad abitazione quando

l'alienante reimpiega solo parzialmente il corrispettivo conseguito

nell'acquisto di altro immobile destinato a propria abitazione", per

contrasto con l'art. 3 Cost.;

che per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato

intervento l'Avvocatura generale dello Stato deducendo l'infondatezza

della questione;

Considerato che, avendo le ordinanze di rimessione sollevato

identico incidente, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le situazioni poste a confronto dai giudici a quibus tra chi

destini "interamente" il corrispettivo dell'alienazione di immobile

(avente determinate caratteristiche) all'acquisto di altro immobile

adibito a propria abitazione con il conseguente beneficio, per ciò

stesso, dell'esenzione dall'INVIM e chi invece reimpieghi solo

"parzialmente" tale corrispettivo nel suddetto acquisto sono

palesemente disomogenee in relazione alla ratio della norma, che è

sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo sviluppo

dell'edilizia abitativa;

che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di

concreto significato ove l'esenzione fosse estesa anche all'ipotesi

del reimpiego "parziale" di detto corrispettivo, "parzialità"

d'altronde comprensiva, nella sua lata accezione, anche dell'ipotesi

di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale, del tutto

incompatibile con la finalità e la funzione stessa della

disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il

pieno riutilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a

propria abitazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, l. 22

aprile 1982 n. 168 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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