Corte costituzionale

Ordinanza n. 340/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti

sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con ordinanza

emessa il 26 gennaio 1999 dal pretore di Bologna, nel procedimento

civile vertente tra Savorani Maria Domenica e l'ENPAF, iscritta al

n. 173 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visti l'atto di costituzione dell'ENPAF, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Alberto Angeletti per l'ENPAF e l'avvocato dello

Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Savorani Maria

Domenica, al fine di ottenere, quale titolare di trattamento

pensionistico erogato dall'Ente nazionale di previdenza e di

assistenza farmacisti (ENPAF), l'adeguamento della pensione al

trattamento minimo corrisposto dal Fondo pensioni per i lavoratori

dipendenti, il pretore di Bologna, con ordinanza del 26 gennaio 1999,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7

della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei

trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), il quale, dopo

aver stabilito che i trattamenti pensionistici corrisposti dalle

Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere di

importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni

lavoratori dipendenti, prevede che i competenti organi delle Casse

medesime "adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la

copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreché

le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo consentano

e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato";

che, secondo il giudice a quo la disposizione si porrebbe in

contrasto con gli artt. 3 e "38, cpv." (rectius: secondo comma),

della Costituzione "nella parte in cui... subordina l'obbligo per le

Casse di previdenza per i liberi professionisti - e, in particolare,

per l'ENPAF - di corrispondere trattamenti pensionistici d'importo

non inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i

lavoratori dipendenti, alla correlativa esistenza di disponibilità

complessive delle rispettive gestioni";

che il rimettente, nell'evidenziare che, all'esito di

apposita istruttoria, è risultata confermata l'allegazione dell'Ente

convenuto, secondo cui "le disponibilità complessive della gestione

non avevano consentito l'applicabilità ai pensionati della

disciplina in parola", esclude che la norma censurata - nella parte

in cui contempla l'obbligo per i competenti organi della Cassa di

adottare "i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura degli

oneri" - possa intendersi nel senso di ricomprendere anche

"interventi di bilancio straordinari e strutturali", giacché,

altrimenti, "resterebbe priva di effetto la clausola di salvaguardia

relativa alle disponibilità complessive delle rispettive gestioni";

che, pertanto, secondo l'ordinanza, stante l'accertata

"indisponibilità della gestione dell'Ente a sostenere il carico dei

trattamenti minimi" di pensione, la domanda proposta dalla ricorrente

potrebbe trovare accoglimento soltanto se la menzionata "clausola di

salvaguardia...fosse travolta da una pronunzia di illegittimità

costituzionale", atteso che, in base ai dati contabili acquisiti per

mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, risulterebbe "sufficiente

un lieve adeguamento contributivo per attuare il disposto dell'art. 7

citato, senza oneri a carico dello Stato";

che il rimettente, nel rammentare che i trattamenti minimi di

pensione possono, entro i limiti della ragionevolezza, essere

discrezionalmente stabiliti in misura differenziata per le diverse

categorie di lavoratori, sostiene che, nel caso in esame, non

sussistono "ragioni atte a giustificare la prudenza del legislatore,

che ha voluto esimersi dall'affermare tout court l'obbligo delle

Casse di adottare tutti i provvedimenti (... ovviamente, leciti alla

luce dei singoli ordinamenti)" necessari a consentire, "fermo

l'esonero dello Stato", di adeguare ai minimi le pensioni erogate

dalle stesse Casse; donde il dubbio che siano stati superati dal

legislatore i limiti della ragionevolezza, con violazione dell'art. 3

della Costituzione;

che, ad avviso dell'ordinanza, stante l'esigenza che a tutte

le categorie di lavoratori sia assicurata "la conservazione nel tempo

del potere di acquisto della pensione minima ritenuta adeguata alle

esigenze di vita", la disposizione censurata, consentendo che

"nessuna pensione minima sia prevista", si porrebbe in contrasto

anche con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

che si è costituito in giudizio l'ENPAF, per sentir

dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la sollevata

questione;

che ha depositato atto di intervento il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e,

comunque, per l'infondatezza della questione medesima;

che, in prossimità dell'udienza, sia la parte privata che

l'intervenuto Presidente del Consiglio hanno depositato memorie

illustrative, insistendo nelle conclusioni già prese.

Considerato che la disposizione si inserisce nel peculiare

sistema della previdenza di categoria, il quale presenta un'autonomia

organizzativa, contabile e finanziaria, tale da escludere salvo casi

eccezionali il concorso dello Stato e, dunque, della collettività

generale, fondandosi sulla regola - non contestata, del resto, dal

giudice a quo - dell'autofinanziamento (tra le altre, vedi sentenze

n. 88 e n. 78 del 1995), che viene a realizzarsi, eminentemente,

attraverso l'obbligo contributivo posto a carico degli iscritti;

che con tale regola appare del tutto coerente la clausola di

salvaguardia delle "disponibilità finanziarie delle rispettive

gestioni", la quale, nell'ambito del denunciato art. 7, vale a

precisare che i competenti organi di Casse e Fondi sono tenuti -

nell'esercizio di poteri-doveri la cui portata ed i cui limiti vanno

desunti dai rispettivi ordinamenti - ad adottare tutti i

provvedimenti necessari per l'adeguamento dei trattamenti

pensionistici, senza trascurare, però, la provvista delle risorse

occorrenti ad assicurare, secondo criteri di corretta gestione, il

mantenimento dell'equilibrio finanziario;

che, così precisato il senso della disposizione, non risulta

violato non solo l'art. 3, ma nemmeno l'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, posto che, nel sistema di settore, la garanzia dei c.d.

trattamenti minimi è da ritenere condizionata, nell'an e nel quantum

al rispetto di quegli equilibri finanziari (vedi sentenze n. 119 del

1997 e n. 243 del 1992) che la norma denunciata, in modo del tutto

ragionevole, tende ad assicurare;

che, in conclusione, la questione va dichiarata

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988,

n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e

miglioramenti delle pensioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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