Corte costituzionale

Ordinanza n. 340/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13

febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Di Stefano

Claudio, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza del 13 febbraio 1995, emanata dopo aver

pronunciato sentenza di merito in un procedimento penale svolto con

il rito del giudizio abbreviato, il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Verbania ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di

procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 27 della

Costituzione;

che il giudice a quo impugna l'art. 275 citato in quanto, in

relazione al titolo di reato (già) devoluto alla cognizione del

rimettente (omicidio volontario), una volta esclusa l'insussistenza

di esigenze cautelari, la norma stessa non consente l'applicazione di

misure diverse dalla custodia in carcere;

che, secondo l'ordinanza di rinvio, mentre non è censurabile

che in relazione a più gravi titoli di reato, tra cui quello

accennato, il legislatore abbia stabilito una presunzione di

sussistenza delle esigenze cautelari - superabile, come detto, con

puntuale verifica e motivazione della loro non ricorrenza in concreto

- risulta viceversa incongruo l'aver stabilito che la garanzia di

dette esigenze debba essere in ogni caso affidata allo strumento

della custodia cautelare in carcere;

che la riferita disciplina sarebbe, in questa prospettiva,

irragionevole e altresì lesiva del precetto dell'art. 27, secondo

comma, della Costituzione, il quale ultimo esclude che la custodia

possa costituire una forma di espiazione anticipata di pena; per

ovviare a tali censure, conclude il rimettente, occorrerebbe affidare

al giudice il potere di valutare nel caso concreto la sufficienza di

una misura diversa ai fini cautelari, secondo un meccanismo di

presunzione semplice (di adeguatezza della custodia detentiva)

superabile di volta in volta secondo le evenienze del singolo

procedimento, analogamente a quanto stabilito dallo stesso art. 275

in relazione al presupposto dell'esistenza delle ragioni di cautela;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come risulta dalla stessa esposizione

dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di

procedura penale, dopo aver provveduto - contestualmente alla

statuizione sul merito dell'imputazione, con la sentenza resa in data

14 dicembre 1994 all'esito del giudizio abbreviato - sulla richiesta

di rimessione in libertà dell'imputato, e precisamente dopo aver

respinto detta richiesta, nell'assunto dell'esigenza di non

pregiudicare il diritto dell'imputato di impugnare il provvedimento

reiettivo;

che, dunque, per un verso il giudice a quo ha già fatto

applicazione della norma denunciata di incostituzionalità, mentre

per altro verso lo stesso giudice, avendo provveduto - negativamente

- sulla richiesta dell'imputato ha perso ogni potere di controllo

sullo status libertatis, potere che, in ipotesi, potrebbe

riespandersi solo a seguito di una nuova domanda di parte, attesa la

tassatività delle ipotesi in cui al giudice è consentito provvedere

di ufficio alla revoca o sostituzione delle misure cautelari

personali, ex art. 299, comma 3, del codice di procedura penale (cfr.

ord. n. 435 del 1993), ipotesi che non ricorrono nella fattispecie

del giudizio a quo;

che, per entrambi i profili detti, la questione sollevata

risulta priva del necessario requisito della pregiudizialità e della

rilevanza rispetto al processo a quo e pertanto va dichiarata

manifestamente inammissibile, in conformità del costante

orientamento di questa Corte (da ultimo, ex plurimis, ord. n. 285 del

1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27,

secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Verbania, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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