Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/02/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 27

dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37, e del

decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici

dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo

contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23

gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216

(recte: 6 marzo 1992, n. 216) (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante

autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico

dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla

sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e

all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti

economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle

altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i

contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del

personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative

carriere, attribuzioni e trattamenti economici), promosso con

ordinanze emesse:

1) il 14 luglio 1994 dalla Corte dei conti - sezione

giurisdizionale per la Regione Lombardia - sul ricorso proposto da

Amleto Mazzotti contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 491

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 15 luglio 1994 dalla Corte dei conti - sezione

giurisdizionale per la Regione Lombardia - sul ricorso proposto da

Mario Cavarocchi contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 492

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Mario Cavarocchi e Maria Greco ed

altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ordinanza

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto il

riconoscimento del diritto alla riliquidazione dei trattamenti

pensionistici in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali

apportati da leggi sopravvenute, la Corte dei conti - sezione

giurisdizionale per la regione Lombardia - con due ordinanze di

identico contenuto rispettivamente emesse il 14 e il 15 luglio

dell'anno 1994, ma pervenute alla Corte costituzionale il 19 luglio

1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in

materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle

categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990

n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione

ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici

relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni

urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della

legge 2 giugno 1992, n. 216 (recte: 6 marzo 1992, n. 216)

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio

1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del

trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12

giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei

trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti

categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per

disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di

polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino

delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella

parte in cui non prevedono un sistema di perequazione automatica per

i trattamenti pensionistici dei dirigenti collocati a riposo

anteriormente all'ottobre del 1989.

che, a parere del giudice a quo, la omessa previsione, nelle

impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai dipendenti in

servizio, di apposite norme di perequazione per i dipendenti

collocati a riposo, avrebbe determinato una irragionevole

discriminazione tra soggetti che si trovano in identica posizione

funzionale con incidenza sui principi della proporzionalità ed

adeguatezza della retribuzione alle esigenze di vita;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è

costituito il generale Mario Cavarocchi limitandosi ad allegare copia

dell'ordinanza di rimessione iscritta al n. 492 del registro

ordinanze del 1995 e riservandosi di presentare memoria;

che hanno chiesto di intervenire, con il patrocinio dell'avv.

Filippo de Iorio, Maria Greco ved. Babié ed altri;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

concludendo per la inammissibilità ovvero per l'infondatezza della

questione;

che in prossimità della camera di consiglio la difesa della

parte costituita ha presentato memoria chiedendo che la questione

fosse discussa in udienza in considerazione della sua essenziale

importanza giuridica sociale e morale;

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, debbono

essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile

l'intervento di Maria Greco vedova Babié ed altri, in quanto

sprovvisti della qualità di parte nel giudizio a quo;

che questa Corte, da ultimo con l'ordinanza n. 494 del 1995, ha

dichiarato manifestamente inammissibile la questione prospettata

dalla stessa autorità rimettente negli stessi termini e con

ordinanze tutte emesse nello stesso arco temporale ma pervenute a

questa Corte in tempi diversi;

che questa Corte, nel dichiarare manifestamente inammissibile la

questione, ha rilevato che nell'ipotesi di censure rivolte ad interi

testi legislativi, ove si lamenti l'irragionevole mancanza di una

norma ritenuta necessaria, non è dato al giudice a quo limitarsi ad

indicare nell'ordinanza di rimessione tutte le disposizioni del

sistema, in quanto si rende così impossibile l'identificazione delle

disposizioni cui riferire la denuncia;

che, pertanto, la questione deve essere nuovamente dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27

dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del

decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici

dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo

contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23

gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio

1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del

trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12

giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei

trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti

categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per

disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di

polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino

delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione

Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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