Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) e 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n.

146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298

(Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Rovereto -

Sezione distaccata di Riva del Garda nel procedimento penale a carico

di Angelini Mario ed altri, iscritta al n. 343 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di

Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pasquinuzzi Dario,

iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di

Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pasquinuzzi Dario,

iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Rovereto, con ordinanza del 23 maggio

1989 (Reg. ord. n. 343/1989) ed il Pretore di Poggibonsi, con due

ordinanze del 22 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 382 e 383/1989) hanno

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.

47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) nella parte in cui prevedono come causa d'estinzione dei

reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in

sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto

prima della condanna ad eliminare le opere abusive, con ciò

ripristinando pienamente la situazione di legalità in ordine

all'assetto urbanistico-edilizio del territorio;

che il Pretore di Poggibonsi, con le due indicate ordinanze del

22 febbraio 1989, ha altresì sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8-quater

del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con

modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni

termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 di cui sopra) nella

parte in cui limita il beneficio della non punibilità a coloro i

quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza

estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione

successivamente a tale data;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i

giudizi possono essere riuniti;

che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già

state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 167 del

1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della

legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che

l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica

anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si

tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere

la concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 citato, in quanto

non incompatibile con gli strumenti urbanistici;

che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla

base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la

compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti

urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo,

certificazione di conformità agli stessi strumenti;

che le medesime questioni sono state successivamente dichiarate

manifestamente infondate con ordinanze nn. 274/1989 e 415/1989;

che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le

precitate decisioni;

che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità

costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile

1985, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno

1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio

1985, n. 47) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Rovereto e dal Pretore di Poggibonsi con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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