Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1989

Altra decisione · depositata il 02/02/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti

pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente"),

promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da

Traverso Maria Teresa ed altra contro il Ministero del Tesoro ed

altro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,

con ordinanza 12 febbraio 1987 (R.O. n. 348 del 1988), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 36 e 38 Cost., dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70,

nella parte in cui non comprende, per i dipendenti pubblici ai quali

si applica, tra le voci utili per il calcolo dell'indennità di

anzianità, l'indennità integrativa speciale;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio

promosso da talume dipendenti dell'E.N.A.L., transitate al Comune di

Genova in seguito alla soppressione di tale ente, le quali chiedevano

la riliquidazione dell'indennità di anzianità maturata durante il

servizio prestato presso l'E.N.A.L., computando nella base di calcolo

l'indennità integrativa speciale;

che il giudice a quo ha sollevato la questione di

costituzionalità sotto il profilo che, in base all'art. 13 della

legge n. 70 del 1975, l'indennità di anzianità del personale

dell'E.N.A.L. andava liquidata senza computare nella base di calcolo

l'indennità integrativa speciale;

Considerato che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n.

220, ha ritenuto legittima, per quanto concerne i dipendenti statali,

la non inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di

calcolo dell'indennità di buonuscita, essendo la materia riservata

alla discrezionalità legislativa;

che, comunque, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, è

stata promulgata la l. 27 ottobre 1988, n. 482, la quale detta una

nuova disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza del

personale degli enti soppressi, trasferito alle regioni, agli enti

pubblici e alle amministrazioni dello Stato;

che detta disciplina potrebbe incidere sulla definizione del

giudizio a quo, dovendosi valutare se la domanda delle attrici possa

essere accolta in base al disposto dell'art. 7 della legge citata;

che tale valutazione è di competenza del giudice remittente,

cosicché si rende necessaria la restituzione degli atti allo stesso,

affinché riesamini la rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per la Liguria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari