Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1984 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico n.

51 del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, attuativo dell'art. 1, ultimo

comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Elenco che determina le

attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo,

lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del

contratto di lavoro a tempo determinato), promosso con ordinanza emessa

il 16 aprile 1982 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile

vertente tra Trombetta Aurelia ed altra e il Liceo Linguistico "Dante

Alighieri", iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Avellino ha con l'ordinanza in epigrafe

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico n. 51, D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che determina le

attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma,

lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del

contratto di lavoro a tempo determinato"), in riferimento all'art. 3

della Costituzione, per la parte in cui la disposizione censurata non

prevede che possa considerarsi a tempo determinato l'incarico di

insegnamento annuale nelle scuole non pubbliche, a differenza di quanto

si assume disposto con riguardo alle scuole pubbliche;

ritenuto altresì che la Corte ha con ordinanza n. 260 del 1983

dichiarato la manifesta inammissibilità di identica questione di

legittimità costituzionale, proposta dal Tribunale di Avellino; che

tale conclusione è stata, nella citata pronuncia, così argomentata:

il D.P.R. n. 1525 del 1963 risulta emanato dal Presidente della

Repubblica su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza

sociale, ai sensi e sulla base dell'art. 1, sesto comma, della legge 18

aprile 1962, n. 230, al solo fine di compilare l'elenco delle attività

che rivestono i caratteri in via generale previsti all'art. 1, lett.

a), della stessa legge n. 230 del 1962; tale legge, peraltro, non

accenna né a deleghe, né ad investiture del Governo, nata configura

la funzione regolatrice demandata dal decreto presidenziale come

attuativa di talune sue previsioni, disponendo altresi che l'elenco

delle attività specificate nel decreto possa essere " successivamente

modificato con le medesime procedure": di guisa che difetta qualsiasi

titolo in virtù del quale il decreto contenente la disposizione

impugnata possa essere costruito come atto di legislazione delegata, o

altrimenti provvisto della forza di legge, e perciò impugnabile in

questa sede;

considerato che la Corte non ravvisa nella specie alcuna ragione

per discostarsi dalla soluzione in precedenza adottata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, D.P.R. 7

ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che determina le attività a carattere

stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lett. a), legge 18 aprile

1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo

determinato"), sollevata dal Pretore di Avellino, con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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