Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1999 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 35d.P.R. 637/1972
  • art. 44d.P.R. 637/1972
  • art. 52d.P.R. 637/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 44 e 52

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle

successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio

1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sui ricorsi

riuniti proposti da Bonessa Alessandro ed altra contro l'Ufficio del

registro successioni di Roma, iscritta al n. 586 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la commissione tributaria provinciale di Roma, con

ordinanza emessa il 12 gennaio 1998, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 35, 44 e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni);

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate, ove

fossero interpretate nel senso di considerare tardivo il pagamento

dell'imposta di successione effettuato per posta con assegno

circolare pervenuto all'ufficio del registro nei termini di legge, ma

dallo stesso ufficio riscosso e contabilizzato successivamente,

violerebbero l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di

trattamento che si verrebbe a determinare tra coloro che assolvono

l'onere del pagamento dell'imposta mediante assegno circolare spedito

per posta e coloro che vi provvedono mediante denaro versato

direttamente al predetto ufficio;

che, sempre nell'ipotesi prospettata, risulterebbero violati

anche gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Censura questa, peraltro,

formulata senza alcuna indicazione della norma interposta rispetto

alla quale sussisterebbe un eccesso di delegazione legislativa;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile in quanto le norme impugnate non

detterebbero alcuna disciplina sulle modalità di pagamento della

imposta di successione, né sul pagamento eseguito mediante assegno

circolare;

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione

di costituzionalità fondata su di un'alternativa interpretativa in

ordine alla quale il giudice a quo non prende posizione, sicché la

questione stessa risulta sollevata in forma eventuale per l'ipotesi

in cui si ritenga che l'efficacia solutoria dell'assegno circolare

consegua alla riscossione e contabilizzazione delle somme da parte

dell'amministrazione finanziaria;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è "compito del

giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della

questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il

quesito di costituzionalità in modo non alternativo" (ex plurimis:

ordinanze n. 227 del 1994 e n. 285 del 1992);

che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente

ipotetica, qual è quella sollevata dal giudice a quo (ex plurimis:

sentenza n. 166 del 1992, ordinanze n. 423 del 1996 e n. 45 del

1994);

che, pertanto, la questione di costituzionalità va dichiarata

inammissibile (risultando così assorbito l'esame dell'eccezione di

inammissibilità della stessa per la ulteriore ragione indicata

dall'Avvocatura dello Stato).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 35, 44 e 52 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e

donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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