Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R.

26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della

legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni,

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), in relazione all' art. 56, ultimo comma, del r.d.l. 4

ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo

della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre

1981 dal Pretore di Reggio Emilia, iscritta al n. 804 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 89 del 1982;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza emessa il

7 ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 d.P.R. 26 agosto 1957 n. 818, nella parte in cui prevede

che l'importo dei contributi figurativi che possono essere

riconosciuti per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia

o di infortunio sul lavoro sia calcolato sulla base media,

arrotondata per eccesso, dei contributi versati o accreditati per i

lavoratori agricoli per le singole assicurazioni nell'anno anteriore

a ciascun periodo di assenza, in relazione all'art. 56, ultimo comma,

del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, in base al quale l'Istituto

assicuratore computa come versati a favore degli interessati i

contributi settimanali determinati sulla media dei contributi

effettivamente versati, in riferimento:

a) agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 37 della

legge 4 aprile 1952 n. 218 in quanto il legislatore delegato ha

dettato, in materia di contributi figurativi, una disciplina meno

favorevole rispetto a quella prevista dalle disposizioni preesistenti

che, in base alla legge delega, avrebbe dovuto soltanto riordinare in

un testo unico;

b) all'art. 3 Cost., in quanto determina una ingiustificata

disparità di trattamento tra lavoratori infortunati o ammalati e

lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, per i quali i

contributi figurativi sono calcolati sulla base della retribuzione

cui è riferita l'integrazione salariale;

c) all'art. 38 Cost., in quanto il criterio di determinazione

della contribuzione figurativa non è tale da garantire ai lavoratori

mezzi di assistenza adeguati in caso di malattia o infortunio;

che si è costituito nel presente giudizio l'Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale chiedendo che le questioni vengano

dichiarate manifestamente infondate;

Considerato che, quanto alla censura di cui alla lettera a), il

lamentato eccesso di delega non sussiste in quanto il criterio

adottato dal legislatore delegato per la determinazione dell'importo

dei contributi figurativi da riconoscersi per i periodi di assenza

dal lavoro a causa di malattia o infortunio, è, da un lato, più

favorevole di quello previsto dall'art. 56, u.c., del r.d.l. 4

ottobre 1935 n. 1827, che autorizzava l'Istituto assicuratore a

computare come versato il contributo settimanale calcolato sulla base

della media dei contributi effettivamente versati, con ciò

riferendosi ai contributi versati nel corso dell'intero rapporto

assicurativo; e, dall'altro, rispondente al criterio adottato dalla

stessa legge n. 218 del 1952, che al fine della determinazione dei

contributi figurativi, relativi ai periodi di corresponsione

dell'indennità ordinaria di disoccupazione, ne ha previsto il

computo mediante riferimento alla media dei singoli contributi

effettivamente versati nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo

di disoccupazione indennizzato;

che, in ogni caso, l'ordinanza di rimessione muove da una

erronea interpretazione della disposizione impugnata, non potendosi

ritenere che il riferimento ai contributi accreditati per i

lavoratori agricoli valga ad estendere ai lavoratori di altri settori

l'importo dei contributi relativi a quel settore;

che, quanto alla censura di cui al punto b), la stessa deve

essere ritenuta manifestamente infondata in quanto le situazioni

poste a confronto dal giudice a quo sono tra loro non omogenee sia

dal punto di vista sostanziale, perché si tratta di ipotesi di

sospensione del rapporto di lavoro subordinato riconducibile a cause

differenti, sia dal punto di vista del rapporto assicurativo,

giacché nell'un caso si ha solo un versamento virtuale dei

contributi figurativi, mentre nell'altro si realizza un vero e

proprio versamento delle somme occorrenti per la copertura della

relativa contribuzione figurativa;

che la censura di cui al punto c) deve ritenersi assorbita dalle

considerazioni svolte in ordine alla reale portata della disposizione

impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in

relazione all'art. 56, u.c., del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827,

sollevata dal Pretore di Reggio Emilia in riferimento agli artt. 3 e

38 Cost., nonché agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 37

della legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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