Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1997

Altra decisione · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3

luglio 1996 dal tribunale di Catania, iscritta al n. 1325 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Catania ha sollevato, con ordinanza

del 3 luglio 1996, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27,

secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

del giudice del dibattimento che, a seguito di separazione dei

processi, abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti di

alcuni concorrenti in un determinato reato, a giudicare

successivamente altro coimputato nel medesimo reato;

che dall'ordinanza di rimessione risulta che la posizione di un

imputato era stata separata da quella degli altri coimputati del

medesimo reato (abuso di ufficio) e nei confronti di questi ultimi

era stata pronunciata sentenza di condanna;

che, ad avviso del remittente, egli avrebbe già compiuto, nella

precedente sentenza resa nei confronti dei coimputati, valutazioni di

merito in ordine alla sussistenza del fatto di reato contestato

all'imputato e ne risulterebbe compromessa l'esigenza, più volte

affermata da questa Corte, di evitare che condizionamenti o apparenze

di condizionamenti derivanti da precedenti decisioni possano

pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attività di giudizio;

che la mancata previsione di questa causa di incompatibilità

violerebbe il principio del giusto processo per il pericolo di

"trascinamento e confluenza nella decisione di opinioni precostituite

in altre fasi processuali, presso lo stesso giudice persona fisica";

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che

abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza

nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello

stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già

stata comunque valutata";

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la

restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame

della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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