Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come

modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,

convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promossi con sette

ordinanze emesse il 10 e il 17 gennaio 1995 dal Tribunale militare di

Verona (n. 2 ordinanze), il 24 gennaio 1995 dal Tribunale militare di

Padova, il 19 gennaio 1995 dal Tribunale militare di Torino (n. 3

ordinanze), il 21 febbraio 1995 dal Tribunale militare di Padova,

iscritte rispettivamente ai nn. 134, 135, 175, 236, 237, 273 e 309

del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 11, 14, 19, 21 e 23, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale militare di Verona, con due ordinanze

del 10 gennaio 1995 e del 17 gennaio 1995, il Tribunale militare di

Torino, con tre ordinanze del 19 gennaio 1995, il Tribunale militare

di Padova, con due ordinanze del 24 gennaio 1995 e del 21 febbraio

1995, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questioni di legittimità dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno

1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella

parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive

delle pene detentive brevi ai procedimenti penali davanti ai

Tribunali militari (r.o. 134, 135 del 1995), ai reati militari puniti

con la reclusione militare (r.o. 175 del 1995), ai reati militari

puniti con la reclusione ordinaria (R.O. 236, 237, 273 del 1995);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate

inammissibili e comunque non fondate;

Considerato che i giudizi, concernenti questioni identiche o

analoghe, vanno riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già

dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte

in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle

pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in

motivazione", così da ricomprendere tutte le variegate ipotesi

prospettate da ciascuno dei giudici a quibus (v. punto 2 del

Considerato in diritto);

che, di conseguenza, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede

l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive

brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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