Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi primo

e secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della

disciplina del reclutamento del personale docente della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli

organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di

precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso

con ordinanza emessa il 15 marzo 1989 dal TAR della Sicilia Sezione

distaccata di Catania - sul ricorso proposto da Spampinato Maria

Grazia ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Catania ed

altro, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1990 e pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Maria Grazia Spampinato ed

altri nove ricorrenti - tutti docenti incaricati in corsi di

orientamento musicale - avverso il provvedimento del Provveditore

agli studi di Catania che li ha esclusi dagli elenchi degli aventi

titolo all'immissione in ruolo, il T.A.R. per la Sicilia - Sezione

distaccata di Catania ha sollevato, con ordinanza del 15 marzo 1989

(R.O. n. 172/1990), questione di legittimità costituzionale

dell'art. 46, commi primo e secondo, della legge 20 maggio 1982 n.

270 in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost.;

che ai suddetti docenti precari è stata negata l'immissione in

ruolo con la motivazione che essi, pur essendo in possesso dei

prescritti requisiti di servizio per aver insegnato in corsi di

orientamento musicale (da ricomprendere tra i corsi popolari di tipo

c) menzionati dall'art. 46 della legge n. 270 del 1982), risultano

privi sia del titolo di studio necessario per l'immissione nel ruolo

dei docenti di scuola elementare sia del titolo di studio e

dell'abilitazione necessari per l'insegnamento nelle scuole

secondarie;

che, secondo il giudice rimettente, le determinazioni adottate

dal Provveditore agli Studi di Catania sono conformi alla normativa

vigente poiché, da un lato, il possesso del titolo di studio rientra

tra i requisiti generali stabiliti dalle leggi organiche che

disciplinano le assunzioni dei pubblici dipendenti presso le

Amministrazioni statali e, dall'altro, le norme transitorie contenute

nella legge 20 maggio 1982 n. 270 non esprimono una volontà del

legislatore di prescindere dal possesso del titolo di studio per

l'immissione in ruolo dei docenti precari;

che, ad avviso del giudice a quo, l'omessa previsione

dell'immissione in ruolo dei docenti delle scuole popolari sforniti

del titolo di studio prescritto contrasterebbe con la scelta

discrezionale di fondo operata dal legislatore di eliminazione di

tutto il precariato esistente ed introdurrebbe una palese disparità

di trattamento tra insegnanti precari della scuola svolgenti

sostanzialmente servizi equivalenti, in violazione del principio di

eguaglianza, sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione e

dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione,

previsti dall'art. 97, primo comma, Cost.;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le

parti private affermando che il possesso dei requisiti di servizio

sarebbe di per sé idoneo e sufficiente a legittimare l'immissione in

ruolo e sostenendo poi, in linea subordinata, che le norme denunciate

- nell'interpretazione che ne è stata data dal giudice a quo -

sarebbero da considerare costituzionalmente illegittime;

che ha inoltre spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, asserendo che l'immissione in ruolo del personale precario,

regolata dalla legge n. 270 del 1982, risulta subordinata alla

sussistenza di precisi requisiti, professionali e di servizio,

diversamente definiti a seconda delle differenti categorie di

personale precario: con la conseguenza che le diverse situazioni non

sarebbero tra loro meccanicamente comparabili e che pertanto non

sussisterebbe la lamentata disparità di trattamento;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la legge 20 maggio 1982 n. 270 non attua una

generalizzata ed indiscriminata immissione in ruolo dei docenti

precari ma detta invece, per la sistemazione del personale precario,

una disciplina complessa, che si informa a criteri differenziati in

dipendenza della diversità delle situazioni da regolare (cfr. Sent.

n. 222/1986; Ord. n. 945/1988);

che, in particolare, l'art. 46 della legge n. 270 del 1982, nel

regolare i requisiti di servizio per l'immissione in ruolo dei

docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare, non ha

inteso prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio che

costituisce requisito generale nell'ambito delle leggi che

disciplinano le assunzioni dei pubblici dipendenti;

che tale interpretazione del citato art. 46 - adottata dal

giudice a quo, che su di essa innesta le sue censure di

illegittimità costituzionale - risulta confermata dalla circostanza

che il legislatore ha espressamente e specificamente regolato le

limitate ipotesi di immissione in ruolo di docenti precari sprovvisti

di titolo di studio (art. 41, comma quarto, ed art. 42, commi primo e

secondo, della legge n. 270/1982);

che l'identificazione dei requisiti professionali e di servizio

per l'immissione in ruolo dei docenti precari è rimessa

esclusivamente alla valutazione discrezionale del legislatore, cui

spetta il compito di disciplinare le peculiari situazioni delle

diverse categorie del personale docente alla luce delle esigenze del

servizio pubblico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46, commi primo e secondo,

della legge 20 maggio 1982 n. 270, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia - Sezione distaccata di Catania con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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