Corte costituzionale

Ordinanza n. 333/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,

lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per

la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale) e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4

della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa

il 18 aprile 1997 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Fratini Alvaro ed altri e il comune di Prato,

iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione all'indennità

di espropriazione, la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del

18 aprile 1997 (r.o. n. 568 del 1997), ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 43 (recte, 42) e 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della

legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 16 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504;

che il giudice a quo muove dal rilievo che la norma di cui

all'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede che in caso di

espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un

importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia

presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta

qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di

espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle vigenti

disposizioni, ma nulla prescrive nel caso che il contribuente abbia

omesso la dichiarazione;

che, peraltro, il rimettente ritiene che la lacuna non possa

essere superata in via interpretativa, neanche alla luce della legge

delega, giacché le varie ipotesi possibili non appaiono idonee a

superare l'omessa previsione legislativa; ed, infatti: a) se si

considera che l'assenza del parametro e, quindi, l'omissione della

dichiarazione ICI, con conseguente inapplicabilità della norma,

avvantaggia l'evasore, ne risulta una evidente disparità di

trattamento; b) se si ritiene che l'omessa dichiarazione comporti la

valutazione del terreno come terreno agricolo, non si rinviene alcun

riscontro normativo in tal senso; c) se si ipotizza che l'omessa

dichiarazione equivalga ad una dichiarazione di valore pari a zero,

vi sarebbe lesione del diritto al giusto indennizzo; d) se si ritiene

che all'omessa dichiarazione possa sopperire l'accertamento

d'ufficio, oltre a snaturare il meccanismo previsto dal legislatore,

si lascerebbe irrisolto il problema quando l'accertamento d'ufficio

manchi o ritenga la natura agricola del terreno;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle

questioni, rilevando che le censure vengono proposte contro

un'asserita lacuna dell'ordinamento non colmabile con una pronuncia

della Corte;

che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice

rimettente deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza

della questione di incostituzionalità delle norme sulla base della

interpretazione che egli è tenuto a dare delle stesse, in modo da

verificare se le eventuali lacune dell'ordinamento possano essere

colmate secondo i vari criteri ermeneutici previsti dalle norme

vigenti e privilegiando l'interpretazione conforme a Costituzione

(v., ex plurimis, ordinanza n. 39 del 1998, sentenza n. 350 del

1997);

che, nella specie, il giudice a quo, dopo aver prospettato

diverse ed alternative soluzioni interpretative, ritenendole,

comunque, inadeguate a spiegare l'ambito applicativo della

disposizione, non esprime una propria scelta interpretativa sì da

consentire la verifica della rilevanza della questione di

legittimità costituzionale;

che, pertanto, essendo carente il presupposto della delibazione

di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale deve

ritenersi inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), della

legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale) e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma

dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata in

riferimento agli artt. 3, 42 e 113 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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