Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20

gennaio 1995 dal pretore di Brescia, iscritta al n. 1315 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza del 20 gennaio

1995, nel corso di un procedimento penale ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 76, 25 e 101 della

Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla

funzione di giudizio del giudice che abbia già avuto cognizione

piena del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto;

che, in particolare, il giudice remittente, nel definire gli

esatti termini della questione, riferisce di avere già assolto dal

reato di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo e di aver

prospettato nella sentenza la responsabilità per il medesimo fatto

di un terzo che, a seguito del rinvio a giudizio disposto dal

pubblico ministero, si trova ora a dover giudicare.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di remissione,

questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,

"nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio

nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o

concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri

soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in

ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque

valutata";

che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata

prospettata dal pretore di Brescia, è già stata accolta e che

conseguentemente essa deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 25 e

101 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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