Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f),

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nel testo sostituito

dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, promosso con

ordinanza emessa il 3 ottobre 1988 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Biella sul ricorso proposto da Machieraldo Silvia

contro l'Ufficio imposte dirette di Biella, iscritta al n. 43 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Machieraldo

Silvia la Commissione tributaria di primo grado di Biella con

ordinanza del 3 ottobre 1988, sollevava, in riferimento agli artt. 3

e 33 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

primo comma, lett. f), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come

modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114;

che secondo la Commissione la disposizione impugnata, fissando

la deducibilità dal reddito, ai fini dell'Irpef, delle spese di

frequenza sia delle scuole private che delle scuole statali in unica

misura, parificherebbe nel trattamento fiscale situazioni del tutto

diverse e lederebbe altresì il diritto del cittadino all'istruzione;

che la violazione delle norme costituzionali di riferimento

sarebbe più evidente allorquando, come nella specie, la frequenza

della scuola privata si ricollega alla circostanza che "nella zona"

manchi un istituto statale del tipo prescelto;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che la questione è stata dichiarata manifestamente

infondata con la decisione n. 556 del 1987;

che, non ricorre alcun motivo per discostarsi da tale precedente

non essendo stata dedotta alcuna nuova censura;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f), del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge

13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 33

Cost. dalla Commissione tributaria di Biella con l'ordinanza indicata

in epigrafe, in quanto già decisa con ordinanza n. 556 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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