Corte costituzionale

Ordinanza n. 331/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 5/1992
  • art. 2legge 5/1992
  • art. 3legge 5/1992
  • art. 4legge 5/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, e 4

del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la

perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma

dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale

n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché

perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle

corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito,

con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, promossi con tre

ordinanze emesse il 12 giugno 1996 dal Tribunale amministrativo

regionale della Toscana rispettivamente iscritte ai nn. 200, 201, e

202 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Serino Lorenzo ed altro, Varone

Egidio ed altri, Cangini Gian Franco ed altro, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Giusto Puccini per Serino Lorenzo ed altro, Varone

Egidio ed altri, Cangini Gian Franco ed altro e l'Avvocato dello

Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di separati giudizi proposti da numerosi

sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza,

inquadrati nei gradi di vice brigadiere, brigadiere, maresciallo

ordinario e maresciallo capo (VI livello retributivo), tendenti ad

ottenere l'estensione, in loro favore, del trattamento economico

riconosciuto al personale della polizia di Stato avente la qualifica

di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello

retributivo (VII) e della relativa indennità pensionabile, con

decorrenza 1 gennaio 1987, l'adito Tribunale amministrativo regionale

della Toscana, con ordinanze del 12 giugno 1996 (r.o. nn. 200, 201,

202), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di

spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali

dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte

costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di

giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al

personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di

polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n.

216, per contrasto con gli artt. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione;

che il collegio remittente, nella considerazione che il

legislatore abbia inteso perseguire, sin dalla legge 1 aprile 1981,

n. 121, l'obiettivo della parificazione, anche sotto il profilo

economico, tra tutte le forze d'ordine pubblico e di sicurezza,

finalizzato ad una maggiore armonizzazione dei vari Corpi di polizia

in base al criterio funzionale, come dimostrerebbe anche la

sopravvenuta normativa e le varie pronunzie sulla legittimità

costituzionale di alcune disposizioni di questa (sentenze n. 277 del

1991; n. 455 del 1993), sottolinea come, con gli artt. 3 e 4 del

d.-l. n. 5 del 1992, verrebbe sostanzialmente frustrata, nel periodo

intercorrente fino all'entrata in vigore del citato d.-l.

l'equiparazione economica tra i livelli retributivi dei sottufficiali

dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed i

corrispondenti livelli retributivi delle forze di polizia, in

contraddizione con le finalità perseguite dalla legge delega n. 216

del 1992;

che, ad avviso del giudice a quo, la diversità di posizioni

introdotta dalla disciplina transitoria violerebbe l'art. 3 della

Costituzione, a causa della disparità di trattamento tra personale

adibito a funzioni equivalenti e, conseguentemente, gli artt. 36, 97

e 136 della Costituzione;

che nei giudizi innanzi alla Corte si sono costituite alcune

parti private, che hanno condiviso e sostenuto le ragioni dedotte dal

giudice a quo nelle ordinanze di rimessione;

che nei giudizi introdotti con le citate ordinanze è, altresì,

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

inammissibilità o la infondatezza delle questioni, in particolare

osservando che la censura di incostituzionalità sarebbe rivolta

avverso una normativa transitoria e che, in relazione alla presunta

violazione dell'art. 3 della Costituzione, gli ordinamenti

raffrontati presenterebbero peculiarità proprie, giacché l'uno

(Forze di polizia di Stato) è ad ordinamento civile; l'altro (Arma

dei carabinieri e Guardia di finanza) è ad ordinamento militare, con

la conseguenza che, ancorché il criterio direttivo della delega sia

stato quello di perseguire una tendenziale omogeneità tra i diversi

ordinamenti, tuttavia non sarebbe possibile rendere identiche

situazioni tra loro geneticamente diverse e che, comunque, il

criterio suddetto non potrebbe spiegare effetti su una normativa

transitoria che, per sua natura, ha un contenuto tendenziale e non

definitivo;

che, sempre ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, il

profilo del dedotto contrasto con gli artt. 36 e 97 della

Costituzione, sarebbe inammissibile, atteso che il giudice a quo non

avrebbe indicato la specifica rilevanza e fondatezza in relazione

alla fattispecie all'esame, mentre, con riferimento alla pretesa

violazione dell'art. 136 della Costituzione, vi sarebbe stata la

piena ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 277

del 1991 e nel contempo non sussisterebbe un principio costituzionale

relativo alla intangibilità della carriera del pubblico dipendente

ad opera del legislatore, il quale può, invece, attuare i necessari

interventi di riassetto, pur nell'ambito del rispetto dei principi

costituzionali di ragionevolezza e buon andamento della pubblica

amministrazione;

che, nell'imminenza della data stabilita per l'udienza,

l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la

quale insiste affinché la questione sia dichiarata inammissibile ed

infondata, in particolare, ricostruisce la vicenda che ha dato luogo

alle tre ordinanze di rimessione, e sottolinea che né la sentenza n.

277 del 1991 della Corte, né le sentenze rese dai giudici

amministrativi si sarebbero pronunciate in ordine alla

omogeneizzazione retributiva tra le varie forze di polizia, ma si

sarebbero limitate, l'una, a disporre l'equiparazione tra i gradi dei

sottufficiali dei carabinieri e le qualifiche del ruolo degli

ispettori della Polizia di Stato e, le altre, ad incidere sulla

comparazione tra le qualifiche e le funzioni previste dal nuovo

ordinamento della Polizia di Stato e le funzioni conferite ai vari

gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

che la censura di incostituzionalità delle norme in esame per

contrasto con gli artt. 36 e 97 della Costituzione sarebbe - sempre

ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato - inammissibile,

atteso che il giudice remittente non ne avrebbe indicato la specifica

rilevanza ed i profili di violazione nell'ambito della concreta

fattispecie all'esame;

che anche le parti private costituite, nell'imminenza della data

stabilita per la pubblica udienza, hanno depositato memorie, nelle

quali ribadiscono le proprie ragioni.

Considerato che le tre ordinanze sollevano questioni identiche,

sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che questa Corte ha avuto occasione di precisare che il d.-l. 7

gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo

1992, n. 216, è una tipica misura di perequazione del trattamento

economico (oltre del connesso regime ordinamentale), che rientra

nella discrezionalità legislativa - fermo per ogni intervento

legislativo il limite generale della ragionevolezza come svolgimento

dell'art. 3 della Costituzione - (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza

n. 151 del 1999), e che esso è andato oltre il semplice adeguamento

alla statuizione di incostituzionalità contenuta nella sentenza n.

277 del 1991, per la parte relativa alla mancata comparazione tra

ispettori e sottufficiali dei carabinieri nella tabella "C" allegata

alla legge n. 121 del 1981 (sentenze n. 63 del 1998 e n. 465 del

1997; ordinanza n. 151 del 1999);

che il legislatore con una scelta precisa ha intenzionalmente

voluto non solo colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione per

i sottufficiali dei carabinieri, ma anche procedere ulteriormente

alla unificazione (completa a decorrere dal 1 gennaio 1992) del

trattamento economico (allineandolo sui livelli VI, VI-bis e VII) di

tutti i sottufficiali (e qualifiche corrispondenti) di polizia, sia

ad ordinamento militare che civile compresi quelli mantenuti al di

fuori dell'oggetto della citata pronuncia della Corte n. 277 del

1991, e delle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi

(sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);

che, con riferimento agli interventi legislativi nella materia di

cui si tratta, deve essere distinto un primo periodo (transitorio),

caratterizzato dai riflessi sostanziali derivanti dalle diverse forme

di progressione nelle qualifiche e nei gradi, pur nella tendenza alla

omogeneizzazione economica (disposta in linea di principio con la

legge n. 121 del 1981 attraverso il meccanismo della estensione

automatica e del rinvio al trattamento della Polizia di Stato, ma

destinata ad affinarsi nel tempo), dal sistema definitivo attuato con

l'esercizio della duplice delega legislativa contenuta nella legge n.

216 del 1992, avente lo scopo di conseguire una omogeneità delle

procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego e un

completo equilibrio della disciplina degli ordinamenti del personale

con una sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi

trattamenti economici (sentenze nn. 65 e 465 del 1997, n. 63 del

1998; ordinanza n. 151 del 1999);

che la pretesa avanzata dai sottufficiali dei carabinieri e della

guardia di finanza relativa all'anzidetto periodo transitorio urta

contro la finalità del primo intervento di adeguamento diretto a

ridurre le discrasie e le differenze, che stavano verificandosi nei

confronti dei vice sovrintendenti e sovrintendenti rispetto alle

altre forze di polizia, sottolineate dalla sentenza n. 63 del 1998 e

dall'ordinanza n. 151 del 1999;

che la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, si

noti, nel periodo transitorio, una continua identità di posizioni

economiche, attese le residue differenze di compiti e di ordinamenti

e quindi di livelli funzionali, essendo nettamente distinta la

posizione del VII livello e dei sovrintendenti capo della Polizia

rispetto a quella dei sottufficiali dei carabinieri e della Guardia

di finanza collocati nel VI livello;

che, infine, solo dopo la revisione dei ruoli dei gradi e delle

qualifiche, da attuarsi con la richiamata delega legislativa, doveva

operare in pieno il principio di equiordinazione dei trattamenti

economici, in adempimento dei criteri direttivi della delega stessa;

che le censure proposte con l'ordinanza di rimessione si

riferiscono ad un periodo anteriore all'attuazione della delega

legislativa e non destinato ad essere disciplinato dalla stessa, per

cui non possono essere invocati i principi e i criteri direttivi

fissati per l'esercizio della funzione legislativa ai sensi dell'art.

76 della Costituzione, destinati ad operare rispetto ai decreti

delegati;

che anche i profili relativi agli artt. 36 e 97 della

Costituzione, come genericamente indicati, sono manifestamente privi

di fondamento in quanto non sussiste un contrasto con dette

disposizioni, attesi i livelli retributivi e la richiamata situazione

transitoria organizzativa e funzionale dei ruoli dei sottufficiali

dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

che pertanto deve essere dichiarata la manifesta infondatezza

delle questioni di legittimità costituzionale sotto ogni profilo

denunciato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del

d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la

perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma

dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale

n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché

perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle

corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito,

con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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