Corte costituzionale

Ordinanza n. 331/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 46d.P.R. 597/1973
  • art. 48d.P.R. 597/1973
  • art. 42d.P.R. 601/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, primo

comma e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina

dell'IRPEF) e art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina

delle agevolazioni tributarie) promossi con due ordinanze emesse il 19

novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini

Imerese nei procedimenti sui ricorsi proposti da Scaglione Francesca e

Di Martino Salvatore iscritte ai nn. 213 e 214 del registro ordinanze

1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis

dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 19 novembre 1984

(comunicate il 5 e notificate l'8 febbraio 1985; pubblicate nella G.U.

n. 131 bis del 5 giugno 1985 e iscritte ai nn. 213 e 214 R.O. 1985) su

separati ricorsi di Scaglione Francesca e di Di Martino Salvatore la

Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese ha ritenuto

rilevante e, in riferimento all'art. 36 Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46

comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29

settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che l'indennità

integrativa speciale, istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorre

a formare il reddito complessivo ai fini dell'applicazione delle

aliquote progressive.

Considerato che la Corte, con sent. 6 dicembre 1984, n. 277, ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost., degli artt. 46

comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29

settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che l'indennità

integrativa speciale, istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorre

a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione delle

aliquote progressive e che tale declaratoria assorbe la limitata

questione sollevata dal giudice a quo, il quale, pur nel più stretto

ambito, non prospetta argomenti idonei a indurre questa Corte a

divergere dal precedente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 213 e 214 R.O. 1985,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF) e 42 d.P.R.. 29

settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) nella

parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale,

istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorra a formare il reddito

complessivo al fine dell'applicazione delle aliquote progressive,

sollevata, in riferimento all'art. 36 Cost., dalla Commissione

tributaria di primo grado di Termini Imerese.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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