Corte costituzionale

Ordinanza n. 330/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/09/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per

la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con tre ordinanze emesse

il 25 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna,

rispettivamente iscritte ai numeri 5, 6 e 7 del registro ordinanze

2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che in tre distinti giudizi aventi ad oggetto la

spettanza, o meno, del rimborso dell'imposta di registro versata

dall'acquirente di un immobile che aveva domandato di fruire dei

benefici previsti dal decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure

finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa),

convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, per

l'acquisto della prima casa, benefici negati dall'Amministrazione

finanziaria per aver egli già goduto di analoghi benefici previsti

dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo

dell'edilizia abitativa), la Commissione tributaria provinciale di

Bologna, con ordinanze tutte del 25 marzo 2000, ha ritenuto non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure

di finanzapubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte

in cui prevede che le disposizioni del precedente comma nono - che

riconoscono il diritto all'agevolazione fiscale, in tema di imposta

di registro, per l'acquisto della prima casa, prevista dall'art. 2

del cit. d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,

nella legge 5 aprile 1985, n. 118, anche qualora l'acquirente abbia

già usufruito di quelle analoghe, disposte, con riferimento a tempi

diversi, dall'art. 1 della citata legge 22 aprile 1982, n. 168 - non

diano luogo ad alcun rimborso, pur applicandosi ai rapporti tributari

non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa

(1 gennaio 1999);

che, secondo la Commissione tributaria rimettente, sarebbe

vulnerato il principio di uguaglianza per ingiustificata disparità

di trattamento di situazioni similari ed anzi vi sarebbe un

trattamento deteriore proprio per quei contribuenti che abbiano

anticipatamente adempiuto una pretesa tributaria pur riconosciuta

dallo stesso legislatore insussistente;

che, non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti, avendo ad

oggetto la medesima questione di costituzionalità;

che, con sentenza n. 416 del 2000, questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione

censurata, limitatamente alle parole "e non danno luogo a rimborso";

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile

(come già ritenuto da questa Corte con ordinanza n. 575 del 2000),

essendo venuto meno il divieto di rimborso dell'imposta al quale si

riferiscono le censure della Commissione rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento

all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

provinciale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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