Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo

comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 25

febbraio 1989 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico

di Bonassin Bruno ed altra, iscritta al n. 272 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con sentenza del Pretore di Lucca, divenuta

irrevocabile, era stata pronunciata condanna nei confronti dei sigg.

Bruno Bonassin e Bruna Cermassi per il reato edilizio di cui all'art.

20, lett. B), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed era stata

disposta la demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'art. 7,

ultimo comma, della stessa legge;

che, avendo il Pretore iniziato la procedura d'esecuzione

dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 587 del codice di

procedura penale, i condannati avevano proposto incidente

d'esecuzione sostenendo la natura di provvedimento amministrativo del

predetto ordine di demolizione e chiedendo la sospensione

dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 44 della citata legge n. 47 del

1985, per aver presentato domanda di sanatoria del manufatto abusivo;

che il Pretore, assumendo la natura di pena accessoria

dell'ordine di demolizione in esame, aveva rigettato l'istanza ma

tale pronuncia era stata annullata dalla Corte di Cassazione, la

quale aveva ritenuto il predetto ordine costituire sanzione

amministrativa e non pena accessoria;

che il medesimo Pretore di Lucca, in sede di rinvio, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 7,

ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero

e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 104,

primo comma e 101, secondo comma, Cost., assumendo che l'attribuzione

al giudice del potere-dovere d'emanare con la sentenza penale di

condanna un provvedimento di natura amministrativa rende inevitabile

l'interferenza dei poteri conferiti alla Pubblica Amministrazione con

la funzione giurisdizionale, così condizionando l'esercizio della

predetta funzione alle decisioni del potere amministrativo;

che, di conseguenza, secondo il giudice a quo, l'attribuzione

alla Pubblica Amministrazione del potere d'intervenire sull'esercizio

della funzione giurisdizionale, fino ad imporre la modifica di

statuizioni prese in sede giurisdizionale od a dare esecuzione alle

stesse, contrasta con il principio d'autonomia dell'ordine

giudiziario e con quello di soggezione del giudice soltanto alla

legge;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che non sussiste il denunziato contrasto della norma

impugnata con il principio di soggezione del giudice alla legge, di

cui all'art. 101 Cost., giacché è la legge ad imporre al giudice

ordinario d'adottare, nei casi previsti di mancato intervento

dell'autorità amministrativa, il provvedimento di demolizione

dell'opera abusiva;

che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, malgrado

qualche decisione contraria (ad es. Sez. III, 23 settembre 1987,

Lofonso) successivamente, sia a sezioni unite (Sez. Un., 10 ottobre

1987, Bruni) sia a sezioni semplici in numerorissime decisioni (ad

es., Sez. III, 18 dicembre 1987, Izzo; Sez. III, 8 aprile 1988,

Gregori; Sez. III, 13 aprile 1988, Palomba; Sez. III, 22 aprile 1988,

Medda; Sez. III, 22 aprile 1988, Palmas; Sez. III, 9 maggio 1988,

Florio; Sez. III, 24 maggio 1988, Melis; Sez. III, 27 maggio 1988,

Angelini; Sez. III, 27 giugno 1988, Serafino; Sez. II, 8 settembre

1988, Zerbini; Sez. III, 28 settembre 1988, Coppola) nonché nella

stessa sentenza di rinvio al giudice a quo (Sez. III, 8 aprile 1988,

Bonassin) ha ritenuto che l'ordine di demolizione di cui al citato

art. 7 della legge n. 47 del 1985 è emesso in via sostitutiva della

mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorità

amministrativa ed a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio

amministrativo ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo;

che, di conseguenza, alla stregua del diritto vivente, non

sussiste il denunziato contrasto con l'art. 104 Cost.;

che dal combinato disposto degli artt. 101, secondo comma e 104,

primo comma, Cost. non si ricava alcun principio di valore

costituzionale che impedisca al giudice ordinario l'emanazione, in

via sostitutiva, di provvedimenti amministrativi;

che nel caso di specie, non essendo stato emanato dall'Autorità

amministrativa alcun provvedimento incompatibile con l'ordine di

demolizione, il giudice a quo non ha altro obbligo se non quello di

rinviare gli atti all'Autorità amministrativa per l'esecuzione

dell'ordine di demolizione;

che, pertanto, la proposta questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 104, primo comma e

101, secondo comma, Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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