Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, settimo

comma, del d.l. 13 maggio 1976, n. 227, ("Provvidenze per le

popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti

dal terremoto del maggio 1976") convertito nella legge 29 maggio

1976, n. 336 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le

popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti

dal terremoto del maggio 1976"), promosso con ordinanza emessa il 24

novembre 1983 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n.

581 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 24 novembre 1983, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt, 3, 51 e 120 Cost., dell'art. 42, settimo comma, del

decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ("Provvidenze per le popolazioni

dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto

del maggio 1976"), convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336,

nella parte in cui, per l'assunzione di personale per i servizi

A.N.A.S., accorda la precedenza a coloro che risiedono nella regione

Friuli-Venezia Giulia;

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la Corte ha affermato il principio che l'accesso

in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con

specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando

il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, allo

assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non

attuabili con identico risultato (sent. 158 del 1969, 86 del 1963, 13

del 1961, 15 del 1960);

che la norma di cui all'art. 42, settimo comma, citato appare

ragionevole in considerazione della urgenza degli interventi, in

connessione con la immediata immissibilità in servizio del personale

assunto e della maggiore adeguatezza delle prestazioni svolte

nell'ambito locale di appartenenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42, settimo comma, del decreto-legge 13

maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della

regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976),

convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ("Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,

concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione

Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976"),

sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 120 Cost. dal Tribunale

amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari