Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1984

Altra decisione · depositata il 15/02/1984 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 28legge 33/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi

primo e quinto, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n.

31 e successive modificazioni (Riordinamento della disciplina in

materia edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica

utilità) promossi con ordinanze emesse il 6 luglio 1982 e l'8 febbraio

1983 dalla Corte di Appello di Trento nei procedimenti civili vertenti

tra Nones Giovanni ed altri contro Comune di Trento e Bellini Giacomo

contro Provincia Autonoma di Trento, iscritte ai nn. 766 del registro

ordinanze 1982 e 288 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88 e 232 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Trento ha con le ordinanze in

epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28, primo e quinto comma, della legge provinciale di Trento

30 dicembre 1972, n. 31, come modificata dalla legge 23 ottobre 1974,

n. 33, della stessa Provincia in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo

comma, Cost., in quanto il criterio ivi stabilito per la determinazione

dell'indennità di esproprio non risponderebbe al giusto valore dei

beni espropriati, divergendo dalle prescrizioni poste a riguardo nella

sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte;

ritenuto altresì che la Corte ha con ordinanza n. 270 del 1983

disposto la restituzione degli atti relativi ad altri giudizi, che la

stessa Corte d'Appello di Trento aveva promosso per sollevare identica

questione di costituzionalità; ciò, perché il giudice a quo

riesamini la rilevanza delle dedotte questioni alla stregua della legge

provinciale 2 maggio 1983, n. 14, ("Modificazioni ed integrazioni alla

normativa in materia di espropriazione"): la quale, intervenuta nelle

more degli anzidetti giudizi, modifica il regime indennitario e

stabilisce in quali casi gli organi competenti debbano procedere a

nuova determinazione dell'indennità;

considerato che per le considerazioni testé richiamate la

restituzione degli atti al giudice a quo va disposta anche con riguardo

al presente caso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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