Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 14 luglio

1959, n. 741, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel

procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 122

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;

2) ordinanza emessa il 17 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel

procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 123

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali davanti al

Pretore di Isernia è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle

norme contenute negli artt. 76 e 39, ultimo comma, della Costituzione;

che il Pretore di Isernia ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione perché non sarebbero stati

rispettati dalla legge impugnata i caratteri essenziali della

delegazione quali sono posti dall'art. 76 della Costituzione, e perché

la delegazione sarebbe stata conferita per eludere il precetto

costituzionale dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione;

che in conseguenza il Pretore ha sospeso i procedimenti e rinviato

gli atti alla Corte costituzionale con le ordinanze citate in epigrafe;

che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura

generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni rispettivamente

il 22 giugno e il 30 luglio 1962, chiedendo che la Corte respinga la

sollevata questione di legittimità costituzionale;

Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la

proposta questione di legittimità costituzionale e con sentenza n. 106

dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata anche sotto il

profilo dell'asserito contrasto con le norme degli artt. 76 e 39 della

Costituzione;

che gli argomenti addotti dal Pretore per giustificare la non

manifesta infondatezza della questione non sono diversi da quelli già

esaminati e respinti dalla Corte nella citata sentenza; che, pertanto,

la decisione deve essere confermata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n.

741, in riferimento agli artt. 39 e 76 della istituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari