Corte costituzionale

Ordinanza n. 329/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

22 dicembre 1980, n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali e di

minori infrazioni in materia tributaria), promosso con ordinanza

emessa il 3 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Ascoli Piceno, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Bagalini Elio, premesso di aver prodotto, quale erede

di Bagalini Paolino, unico titolare dell'omonima ditta, dichiarazione

di cessazione di attività di quest'ultima in data 19 febbraio 1981 e

di aver ottemperato all'invito rivoltogli dall'Ufficio IVA, ai sensi

dell'art. 2, II comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, a

rimuovere la violazione inerente ad alcuni acquisti senza fattura

versando in data 15 gennaio 1982 la somma di L. 29.002.198, adiva la

Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, impugnando il

silenzio-rifiuto dell'Ufficio IVA relativamente alla sua istanza di

rimborso della somma anzidetta;

che la Commissione adita rilevava che il ricorrente non aveva

potuto portare in detrazione l'imposta regolarizzata con la

dichiarazione annuale IVA del 1982, in quanto tale dichiarazione non

doveva essere prodotta a causa della cessazione dell'attività della

ditta per morte del titolare; che, d'altra parte, nessuna norma della

legge IVA prevede il rimborso dell'imposta pagata su acquisti se non

per mezzo della prescritta dichiarazione annuale;

che ciò premesso, il giudice a quo sollevava, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

2 della legge 22 dicembre 1980, n. 882 ("Sanatoria di irregolarità

formali e di minori infrazioni in materia tributaria"), "nella parte

in cui consente un diverso trattamento dei soggetti in attività e di

quelli comunque estinti in relazione al recupero dell'imposta": per

questi ultimi, infatti, verrebbe meno il beneficio della sanatoria a

causa della impossibilità di produrre la relativa dichiarazione

annuale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato, deduce preliminarmente

l'inammissibilità della questione, in quanto dalla norma impugnata

non può farsi risalire la pretesa disparità di trattamento

denunciata; nel merito, conclude per l'infondatezza;

Considerato che la disposizione censurata si limita a prevedere la

procedura per la sanatoria di irregolarità commesse anche in materia

di IVA e non dispone in alcun modo in ordine al recupero del tributo

per le operazioni regolarizzate, né alla detrazione dell'IVA versata

in sede di dichiarazione annuale;

che, pertanto, come rilevato dall'Avvocatura non è alla norma

censurata che può in alcun modo farsi risalire la disparità di

trattamento denunciata dal giudice rimettente;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

che, peraltro non può non rilevarsi che la situazione del

contribuente nel caso di specie va anche valutata con riferimento

agli strumenti offerti dall'intero ordinamento giuridico;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 882,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione

tributaria di primo grado di Ascoli Piceno con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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