Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1,

lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la

finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge

19 luglio 1993, n. 243, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre

1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra

l'INAIL e Zontini Lea iscritta al n. 291 del registro ordinanze 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Zontini Lea e dell'INAIL

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Giuseppe De Ferrà per l'INAIL e l'Avvocato

dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che nel corso di una controversia in materia

previdenziale promossa contro l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la Corte di

cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost.,

dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155

(Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

che in base alla norma impugnata i lavoratori autonomi in

agricoltura aventi diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro debbono essere individuati, a decorrere dal 1° giugno 1993,

secondo i criteri di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ossia

con le medesime regole vigenti per l'assicurazione obbligatoria

contro l'invalidità e la vecchiaia; e poiché quest'ultima legge va

letta alla luce degli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,

ne consegue che attualmente il lavoratore autonomo in agricoltura è

tutelato contro gli infortuni sul lavoro a condizione che si dedichi

a tale attività non più in maniera abituale (come avveniva in

precedenza), bensì in via esclusiva o prevalente;

che la controversia trae origine dall'infortunio mortale

occorso ad un lavoratore agricolo in data 12 settembre 1993;

che in fase di appello il tribunale, pur ritenendo che detto

lavoratore, svolgendo attività agricola in via non prevalente, non

potesse rientrare tra i soggetti aventi diritto all'assicurazione

obbligatoria, ha tuttavia riconosciuto che il medesimo doveva essere

tutelato in virtù del principio giuridico dell'affidamento, poiché

all'epoca dell'infortunio mortale egli aveva già pagato i contributi

relativi all'intero anno 1993;

che secondo la Corte rimettente, al contrario, il principio

dell'affidamento non può essere applicato direttamente dal giudice

in presenza di un sicuro dato normativo di segno contrario;

che, tuttavia, la norma impugnata viola i due parametri

costituzionali sopra richiamati nella parte in cui non prevede una

norma transitoria che garantisca adeguata tutela assicurativa ai

lavoratori agricoli autonomi nel passaggio dal vecchio al nuovo

regime;

che nel caso specifico, infatti, il lavoratore deceduto aveva

provveduto al pagamento dei contributi in virtù di un preciso

obbligo di legge, maturando in tal modo il diritto alla copertura

assicurativa fino al 31 dicembre 1993, sicché la norma impugnata,

intervenendo nel corso dell'anno, avrebbe dovuto prevedere una norma

transitoria che riconoscesse la spettanza di un diritto già

acquisito;

che pertanto il giudice a quo, sostenendo che il principio

dell'affidamento - già riconosciuto da questa Corte in numerose

sentenze, fra cui la n. 416 del 1999, la n. 179 del 1996 e la n. 311

del 1995 - debba essere tutelato e che, nella specie, ciò non sia

possibile a causa della norma impugnata, ha chiesto la declaratoria

di illegittimità di quest'ultima nei sensi sopra precisati;

che si è costituita in giudizio la vedova del lavoratore

deceduto, facendo proprie le considerazioni svolte dalla Corte di

cassazione e chiedendo l'accoglimento della questione;

che si è costituito in giudizio l'INAIL, chiedendo che la

questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo analogamente che la questione venga dichiarata

inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che il giudice rimettente lamenta che la norma

impugnata, nel restringere il novero dei lavoratori agricoli autonomi

aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro, a decorrere dal 1° giugno 1993, non abbia dettato una

norma transitoria idonea a salvaguardare la posizione di quei

lavoratori che, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, non hanno

più diritto alla copertura assicurativa;

che tale omissione si risolverebbe in una lesione del

principio giuridico dell'affidamento, avendo il lavoratore in

questione versato i contributi per l'intero anno 1993;

che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel

ritenere che il legislatore ha un'ampia discrezionalità nel dettare

le norme transitorie, con l'unico limite della ragionevolezza,

discrezionalità che si esercita nell'ambito della sua valutazione

politica (sentenza n. 179 del 1996);

che nel caso specifico non è ravvisabile una irrazionale

carenza di norme transitorie, poiché la norma impugnata, lungi

dall'istituire una modifica del regime assicurativo in questione con

effetti retroattivi - tale da poter astrattamente incidere in modo

irragionevole su situazioni regolate da leggi precedenti (v. sentenze

n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999) - si limita a fissare una data a

partire dalla quale vengono modificate le condizioni di accesso alla

tutela previdenziale nei confronti di certe categorie di lavoratori

agricoli;

che nella particolare forma di assicurazione gestita

dall'INAIL vige il principio dell'automatismo delle prestazioni, le

quali vengono erogate al lavoratore non in base ad un rapporto

sinallagmatico con l'effettivo pagamento dei contributi (sentenza

n. 36 del 2000), bensì in relazione alla sussistenza dei requisiti

soggettivi ed oggettivi fissati dalla legge, sicché non può

invocarsi il principio dell'affidamento sostenendo che l'avvenuto

versamento contributivo per l'anno 1993 sia condizione da sola

sufficiente a far sorgere il diritto alla copertura assicurativa fino

al termine di quell'anno;

che questa Corte, d'altra parte, ha già scrutinato, nel

merito, la norma oggi in esame anche sotto il profilo del regime

ordinario successivo al 1° giugno 1993, non ravvisando alcuna lesione

di parametri costituzionali nel fatto che i lavoratori agricoli

autonomi vengano assicurati contro gli infortuni sul lavoro solo a

condizione che svolgano tale attività in via esclusiva o prevalente

(sentenza n. 26 del 2000);

che, pertanto, la presente questione deve ritenersi

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art 14, comma 1, lett. b), del d.l.

22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica),

convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla

Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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