Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo

comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il

servizio di leva), promossi con quattro ordinanze emesse l'8 luglio

1989 (n. 2 ordd.) e il 29 luglio 1989 (n. 2 ordd.) dal TAR della

Sicilia, sezione staccata di Catania, iscritte ai nn. 177, 178, 179 e

180 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania,

nel corso dei procedimenti promossi da Giucastro Enrico, Scrofani

Francesco, Floridia Enzo e Spadaro Francesco, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 52

e 97, primo comma, della Costituzione - dell'art. 21, secondo comma,

della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di

leva), nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata

alle armi ivi disposto sia perentorio;

che ad avviso dei giudici remittenti la norma censurata (secondo

cui "cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti

a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente

chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica"),

configurando - secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana - solamente un

obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per

l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione

perché impone una prestazione personale senza l'indicazione dei

limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3

per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari

dell'Esercito o dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in

genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per

lesione del principio del buon andamento della pubblica

amministrazione.

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma censurata è già stata dichiarata, con sentenza n.

41 del 1990, costituzionalmente illegittima "nella parte in cui non

prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del

servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla

data di cessazione del titolo al ritardo medesimo";

che, pertanto, la presente questione va dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge

31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) -

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della

Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania,

con le ordinanze in epigrafe -, già dichiarato illegittimo con la

sentenza n. 41 del 1990 "nella parte in cui non prevede che la

chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare

sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione

del titolo al ritardo medesimo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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